Il fondo e la contrattazione decentrata 2025

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Nelle more della stipula del contratto nazionale 2022/2024, che tutto lascia oggi ritenere non imminente, le amministrazioni devono inserire nel bilancio preventivo le maggiori risorse previste dalla legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, costituire il fondo per la contrattazione decentrata ed avviare le trattative per la stipula del contratto integrativo dell’anno 2025.

Vanno inserite le risorse necessarie per il finanziamento dei rinnovi contrattuali dei trienni 2022/2024 e 2025/2027, con la erogazione della nuova indennità di vacanza contrattuale, e dal bilancio preventivo del periodo 2026/2028, del contrato collettivo nazionale di lavoro del triennio 2028/20230.

L’AUMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI
Le amministrazioni locali devono dare corso alla attuazione dei vincoli dettati dalla legge di bilancio 2025 per il finanziamento dei rinnovi contrattuali nazionali; tali previsioni possono essere così riassunte:

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

  1. per il rinnovo del CCNL 2022/2024 occorre prevedere risorse pari al 6% del costo attuale, con un aumento dello 0,22% del monte salari 2022 rispetto alla previsioni della legge di bilancio del 2024. Tale somma comprende anche le risorse che gli enti erogano dal 2022 come indennità di vacanza contrattuale per il mancato rinnovo del CCNL del triennio 2022/2024 e l’aumento di 6,7 volte di tale indennità erogato da alcune amministrazioni a dicembre 2023 come anticipazione per tutto il 2024 e dalla gran parte degli enti come incremento mensile dal gennaio 2024; 
  2. si devono prevedere già dal bilancio preventivo 2025 gli aumenti dello 1,8% per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il rinnovo contrattuale di tale triennio. Una parte di questi aumenti nel 2025 è destinata al finanziamento della indennità di vacanza contrattuale per il mancato rinnovo del CCNL del triennio 2025/2027; 
  3. vanno previsti a partire dal bilancio del triennio 2026/2028 gli aumenti (complessivamente del 5,9%) che servono a finanziare il rinnovo del CCNL del triennio 2028/2030. Nell’anno 2028 tali aumenti sono fissati nello 1,9%.

Occorre ricordare che, ove non erogate per la mancata stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro, queste somme, sulla base dei principi dettati dall’armonizzazione dei sistemi contabili, vanno in avanzo di amministrazione vincolato.

IL FONDO PER L’ANNO 2025

In applicazione delle regole dettate dal CCNL 16 novembre 2022 le amministrazioni devono costituire, entro il mese di aprile, compatibilmente con l’adozione del conto consuntivo 2024, il fondo per la contrattazione decentrata del personale dipendente. Lo stesso obbligo è previsto anche per la costituzione del fondo dei dirigenti. Si deve evidenziare che il mancato rispetto di questa previsione determina un inadempimento contrattuale.

Le amministrazioni devono rispettare il vincolo del tetto complessivo del salario accessorio del 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; esso si applica alla somma dei fondi del personale, dei dirigenti e dello straordinario, nonché le risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni e dei segretari.

Le regole per la costituzione del fondo dei dipendenti continuano ad essere dettate dal CCNL del 16 novembre 2022 e, in particolare, dall’articolo 79. Nella parte stabile esso deve essere incrementato in caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018: tale aumento deve essere ripartito con le risorse destinate al salario accessorio delle elevate qualificazioni e deve mantenere inalterata la incidenza media pro capite del salario accessorio dell’anno 2018. Tale incremento va in deroga al tetto del 2016 ed ha una natura obbligatoria. Occorre inoltre inserire nel fondo i risparmi derivanti dalla RIA e dagli assegni ad personam dei dipendenti cessati nel 2024; queste risorse vanno incluse nel tetto del salario accessorio del 2016. 

Nella parte variabile del fondo le amministrazioni devono decidere l’inserimento e/o la conferma, di risorse fino allo 1,2% del monte salari 1997; queste risorse vanno inserite nel tetto del salario accessorio del 2016. Devono inoltre decidere, ai sensi del comma 3, lettera c), dello stesso articolo 79, anche come conferma, se inserire “risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti”. Anche queste risorse vanno inserite nel tetto del salario accessorio del 2016. Occorre inoltre decidere se inserire, anche come conferma, risorse fino allo 0,22% del monte salari 2018; esse vanno in deroga al tetto del salario accessorio. Si devono inserire le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, a partire da quelle per la incentivazione delle funzioni tecniche. Caso per caso occorre verificare se esse vanno o meno conteggiate ai fini del rispetto del prima ricordato articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Occorre inserire le risorse, sia parte stabile che di parte variabile, del fondo del 2024 che non sono state utilizzate. Queste risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio.

IL CONTRATTO DECENTRATO PER L’ANNO 2025

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Nella contrattazione decentrata per l’anno 2025, da avviare subito dopo la costituzione del fondo, si deve decidere quanta parte delle risorse della parte stabile va destinata al finanziamento delle progressioni economiche o differenziali stipendiali per tale anno. Ovviamente vi è lo spazio per modificare le relative regole di selezione. 

Il contratto decentrato deve decidere le risorse, sia di parte stabile che variabile, da destinare alla incentivazione della performance individuale e di quella organizzativa. Si deve avere cura di prevedere ambedue tali destinazioni, nonché di rispettare i vincoli sulla quota minima di risorse da utilizzare per questa finalità e di garantire che siano erogati dei premi aggiuntivi in modo da aggiungere somme non inferiori di norma al 30% ad una quota limitata di dipendenti.

Si devono destinare le risorse per la erogazione della indennità per specifiche responsabilità ed a quelle di funzione dei vigili e, ove necessario, adeguare la relativa disciplina ai principi dettati dal CCNL 16.11.2022. 

Si devono destinare le risorse per la erogazione delle indennità per le condizioni di lavoro e per il servizio esterno dei vigili, nonché -se necessario- adeguarne la disciplina. 

Si devono destinare le risorse per la remunerazione della turnazione e della reperibilità, nonché degli altri compensi previsti dal CCNL, con particolare riferimento alla incentivazione del personale docente ed educativo. Ed ancora per remunerazione delle attività aggiuntive svolte durante le giornate festive. 

Non si suggerisce di attendere la firma del contratto nazionale del triennio 2022/2024, tanto più che la relativa trattative sono ad un punto morto e che non si possono avanzare previsioni sulla sua stipula. Tutto lascia credere che le trattative non si concluderanno prima delle elezioni per il rinnovo delle RSU che si svolgeranno nel prossimo mese di aprile.

Le posizioni sono molto distanti e pesano in modo assai marcato sia il fatto che il contratto 2022/2024 del personale delle funzioni centrali è stato firmato solamente dalla Cisl e dalle organizzazioni sindacali autonome e non dalla Cgil e dalla Uil sia i dubbi che la condotta di questi due sindacati sia influenzata dalla ostilità rispetto al governo nazionale.

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