ADAPTwelfare – Strumenti fintech e welfare: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

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#finsubito

Carta di credito con fido

Procedura celere

 


Bollettino ADAPT 3 febbraio 2025, n. 5
 
L’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente sulla possibilità di utilizzare una carta di debito per l’assegnazione di un credito welfare ai lavoratori, al fine di fruire di beni e servizi di welfare (v. Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 5/2025).
 
Tuttavia, il parere dell’Agenzia non riguarda genericamente qualsiasi carta di debito che possa svolgere anche questa funzione, ma è formulato tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche della carta presentata nell’istanza di interpello, ovvero:

– la carta è nominativa,

– il credito welfare caricato non è monetizzabile,

Conto e carta

difficile da pignorare

 

– la carta è utilizzabile soltanto per fruire di determinate tipologie di beni e servizi, nel limite del credito figurativo assegnato,

– è escluso l’utilizzo promiscuo della carta: non può avere altre funzionalità come prelievi o versamenti di contante, trasferimento di denaro o la gestione di altre risorse monetarie,

– è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito del provider, operanti nei soli settori individuati dall’azienda.
 
Vale osservare che le caratteristiche della carta di debito esaminata dall’Agenzia delle Entrate rispettano i requisiti individuati dall’Associazione Italiana Welfare Aziendale (AIWA) per gli strumenti c.d. “fintech” (come per esempio app di pagamento, utilizzo del circuito delle carte di pagamento, supporto fisico mediante carta di credito prepagata), affinché possano essere impiegati per l’assegnazione di un credito welfare ai lavoratori (si veda Circolare tecnica AIWA n. 4/2024).
 
Per esprimere il suo parere, l’Agenzia delle Entrate ricorda che con la risposta a interpello n. 273/2019 aveva riconosciuto la possibilità di assegnare un credito welfare (un “budget figurativo”) ai lavoratori «per fruizione delle “utilità” presenti nel paniere del Piano Welfare» stabilito dal datore di lavoro, invece di mettere direttamente a loro disposizione le prestazioni previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. Inoltre, precisava la possibilità di utilizzare tale budget figurativo per la fruizione di beni e servizi attraverso un circuito elettronico.
 
L’Agenzia richiama, poi, il comma 3-bis dell’articolo 51 del TUIR secondo il quale «l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». Il documento di legittimazione, che nella prassi viene indicato come buono o voucher, non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare e non può essere ceduto a terzi o monetizzato. Di regola, deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (art. 6, comma 1, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo).
 
In deroga al principio appena richiamato in base al quale i voucher sono “monouso”, il comma 2 dell’articolo 6 del summenzionato decreto prevede che «i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR» (fringe benefit) «possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo» stabilito dal comma 3 stesso o dalle eventuali deroghe (per il 2025, 1.000 euro per tutti i dipendenti, innalzato a 2.000 per dipendenti con figli a carico). Ciò significa che un documento di legittimazione (voucher/buono) può essere cumulativo e multiscopo, consentendo l’acquisto di più beni e prestazioni. Nella prassi si tratta di strumenti diversamente denominati, come buono spesa, buono acquisto, gift card, ma che hanno tutti le stesse caratteristiche.
 
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate la carta di debito può essere qualificata come un documento di legittimazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, cioè come un voucher cumulativo. Ricordando che ciò vale per le carte di debito con le caratteristiche sopra descritte e in particolare, tenuto conto che l’utilizzo della carta è possibile «presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati» dal datore di lavoro «come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti».
 
L’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento operativo per le imprese e i provider di servizi welfare, contribuendo a una maggiore certezza nella prassi. Questo riconoscimento offre alle aziende uno strumento alquanto flessibile per la gestione dei piani di welfare, garantendo al contempo il rispetto dei vincoli normativi.
 
Si può ragionevolmente ritenere che la conclusione della Agenzia delle Entrate relativa alla carta di debito possa estendersi ad altri strumenti e nuove modalità di erogazione di un credito welfare sviluppati grazie all’innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari (fintech).
 
Silvia Spattini 

Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini





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