Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sull’Iva

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Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di Iva rese note a Telefisco 2025 del 5 febbraio.

Regolarizzazioni fatture a cavallo del 1° settembre 2024

Il decreto legislativo n. 87/2024, entrato in vigore lo scorso 29 giugno, determina una revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111/2023. Secondo quanto previsto all’articolo 5 dello stesso decreto, le modifiche operano per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò premesso, si chiede di sapere come opera il riformato articolo 6, comma 8, decreto legislativo 471/1997 in riferimento alle violazioni “a cavallo del 1° settembre 2024”. In riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024 per la regolarizzazione si applica la vecchia normativa o la nuova?

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L’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 punisce il cessionario/committente che, nell’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione, non adempie agli obblighi di regolarizzazione/comunicazione ivi prescritti. In particolare, in caso di omessa fatturazione, in base alla disciplina vigente:

– prima delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi trenta giorni, previo pagamento dell’imposta, il cessionario/committente era obbligato ad emettere autofattura;

– dopo le modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a comunicare l’omissione all’Agenzia delle entrate.

Al riguardo, si rileva che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore. Invero, la violazione punita dall’articolo 6, comma 8, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione. In ragione di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024, la nuova formulazione trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Conseguentemente, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.

Cessioni intra Ue e recupero Iva versata a seguito di regolarizzazione della fattura

Nel caso di cessioni intra unionali, a partire da quale evento (e.g. data della firma dell’acquirente sulla dichiarazione di ricevimento merce; data in cui il cedente acquisisce disponibilità del documento di prova; ecc.) può essere emessa nota di credito al fine di recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, in analogia a quanto chiarito nella risposta n. 32 del 2023 con riferimento al caso delle esportazioni c.d. indirette?

L’articolo 26 del decreto IVA stabilisce che nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”, il cedente/prestatore, entro un anno dall’operazione, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione tramite annotazione nell’apposito registro. Con riferimento alle cessioni intra unionali l’articolo 45-bis del reg. di esecuzione n. 2011/282/UE, come novellato dal reg. di esecuzione n. 2018/1912/UE, disciplina la prova delle cessioni intracomunitarie di beni, distinguendo a seconda che il trasporto/spedizione sia curato:

(i) dal cedente o da un terzo per suo conto; oppure

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(ii) dal cessionario o da un terzo o per suo conto; tuttavia, la disposizione in commento non preclude agli Stati membri la possibilità di intervenire in materia individuando ulteriori prove.

Al riguardo con diversi documenti di prassi (tra tutte risposta n. 100 del 2019), cui si rinvia per ogni approfondimento, l’Agenzia ha già chiarito come è possibile provare l’avvenuta cessione intracomunitaria. Dette indicazioni risultano essere ancora attuali, nonostante le novità ai fini sanzionatori introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024.

Regime del registrato e imputazione dei ricavi 

Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

L’articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.». Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile. Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]». Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data. Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024. Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi «si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate».



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