Speciale superbonus RSA con requisiti sussistenti alla data di effettivo inizio lavori

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Le ONLUS, APS e ODV che svolgono attività socio-sanitaria assistenziale e i cui componenti del consiglio di amministrazione non percepiscono indennità, che effettuano interventi su immobili accatastati nelle categorie B/1, B/2 o D/4, posseduti in proprietà, nuda proprietà o usufrutto, oppure detenuti in comodato (purché sulla base di un contratto registrato in data antecedente al 1° giugno 2021), possono beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, anche sulle spese sostenute nel corso del 2025 nella misura “originaria” del 110%.

Lo prevede il secondo periodo del comma 8-ter dell’art. 119, ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis [ossia che ai fini dei massimali di spesa agevolata è possibile calcolare il «numero di unità immobiliari equivalenti» dell’immobile B/1, B/2 o B/4, sulla base del rapporto tra superficie complessiva e superficie media «OMI» di una unità abitativa], per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 2 del DL 11/2023, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per poter rientrare in questo “speciale regime superbonus RSA” devono sussistere “fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese”.

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Un aspetto interpretativo che potrebbe suscitare dubbi negli operatori, è se il requisito temporale della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi “fin dalla data di avvio dei lavori” possa considerarsi soddisfatto nel caso in cui uno o più requisiti soggettivi o oggettivi risulti soddisfatto in data antecedente rispetto a quella di effettivo avvio dei lavori, ma in data successiva rispetto a quella in cui è stata presentata per conto dell’ente la CILA-S di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

Si pensi, ad esempio, al caso di una CILA-S presentata in data 27 marzo 2024 (e, quindi, in tempo utile per salvaguardare il diritto dell’ente a fruire del superbonus mediante esercizio delle opzioni di sconto o cessione ex art. 121 del DL 34/2020 anche sulle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024), con indicazione di una data di avvio dei lavori al 1° giugno 2024, senza che però i lavori risultino in concreto avviati prima del 1° marzo 2025, con riaccatastamento dell’immobile oggetto degli interventi in una delle categorie B/1, B/2 o D/4 avvenuta il 30 settembre 2024.

Con riguardo ad altra disposizione, ossia a quella contenuta nell’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 che disponeva “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023” la spettanza del superbonus nella misura del 90% per le persone fisiche con reddito non superiore a 15.000 euro (al ricorrere delle ulteriori condizioni previste), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito in diverse occasioni che l’inizio dei lavori “può essere documentato dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000” (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2023 n. 13, § 1.1.3 e la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10 luglio 2023 n. 377).

Seppur il chiarimento riguardi la norma contenuta nel citato comma 8-bis non vi sono ragioni per non estenderlo anche al momento di “avvio dei lavori” rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Alla luce delle precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, pertanto, pare obiettivamente pacifico che il comma 3-bis dell’art. 2 del DL 11/2023, facendo riferimento alla data di avvio dei lavori e non alla data di presentazione della CILA-S (cui fanno invece riferimento altre norme, a dimostrazione che il legislatore ha ben chiara la distinzione tra i due momenti), consenta di ritenere integrato, ai fini del comma 10-bis dell’art. 119, il requisito oggettivo della categoria di classificazione catastale dell’immobile indicata dalla norma (purché, ben inteso, tale accatastamento sia, sul piano squisitamente tecnico, corretto).

D’altro canto, sembra esser chiaro anche alla stessa Agenzia che la data di avvio dei lavori indicata nella CILA-S, dal tecnico che la presenta per conto dell’ente, costituisce una previsione con valenza indicativa e nulla osti al fatto che quel medesimo tecnico (o altro ad esso subentrato nell’affidamento dell’incarico) attesti, assumendosi le medesime responsabilità professionali, che, alla data di maturazione di uno dei requisiti richiesti per poter beneficiare dello “speciale regime superbonus RSA” (nel nostro esempio, il riaccatastamento) i lavori non risultino ancora avviati (nonostante la data indicata nella CILA-S precedentemente presentata), eventualmente ed opportunamente allegando, a fini probatori, idonea documentazione fotografica temporalmente certificata che dimostri l’assenza di cantieri e opere in corso sull’immobile.



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