Fatture a cavallo d’anno: il “nuovo” trattamento fiscale

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Il comma 5 del dpr 600/1973 e le implicazioni fiscali della data di emissione e registrazione delle fatture elettroniche, della conseguente annotazione sui registri IVA e del trattamento ai fini delle imposte sui redditi e della stessa IVA. Analizziamo insieme la normativa e la prassi di riferimento dopo il recente (e discusso) intervento dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco

Ha destato in molti un certa perplessità la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un quesito posto in occasione del Telefisco 2025 riguardante un contribuente che relativamente ad un incasso percepito il 29 dicembre 2023 ha trasmesso la relativa fattura emessa nei termini dei 12 giorni ma l’anno successivo, ovvero l’8 gennaio 2024:

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…Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (Sdi). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (Sdi) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024…”

Mentre nulla rileva ai fini dei soggetti in contabilità ordinaria, così come pure dei soggetti che applicano il regime di cassa pura il problema della sua concreta applicazione si pone per i soggetti in contabilità semplificata che applicano il cosiddetto regima di cassa presunta di cui al comma 5 dell’articolo 18 del d.p.r. 600/1973 come segue riportato:

“5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.”

Ai fini della corretta determinazione del reddito è dirimente, come è evidente dal testo, la data di registrazione del documento e non la data di emissione dello stesso.

Un aspetto di non poco conto che in casi come quello in esame può determinare la possibilità di scegliere in quale anno d’imposta assoggettare la fattura all’imposizione diretta.

Ai fini IVA è determinante la data dell’effettuazione dell’operazione ma lo stesso non si può dire per coloro che applicano quanto al comma 5 sopra indicato ai fini delle imposte dirette atteso che per questi è esplicitato il riferimento alla data di registrazione che, come riportato nella risposta al quesito, non può avvenire antecedente alla data di emissione della fattura elettronica corrispondente a quella di invio al SDI.

Comma 5, data di emissione e registrazione delle fatture e relativi obblighi IVA: il dettato della prassi fino al 5 Febbraio scorso

Come evidenziato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4/2019, titolata “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA”, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica:

“In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SDI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo Data della sezione Dati Generali del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”

Interessante la lettura di alcuni passaggi relativi al paragrafo 3.2 relativo alle annotazione delle fatture emesse:

“Riprendendo l’esempio formulato nel paragrafo precedente, si avrà che la fattura emessa l’8 ottobre 2019, per un’operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre)”

Ed ancora:

“…Le modifiche legislative non hanno toccato l’articolo 23, comma 2, del decreto IVA, a mente del quale, «Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa»

Tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione (data di emissione della fattura), anch’essa deve essere letta alla luce del mutato quadro tecnico-normativo descritto nel paragrafo 3.1.

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Ne deriva, considerata altresì la finalità dell’articolo 23 del decreto IVA, volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta, che la data riportata nel campo Data della sezione Dati Generali del file della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse.

Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI – e, dunque, di fattura non emessa (si veda il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.

Voglio qui citare una Faq del 14 gennaio 2019 pubblicata da Assosoftware, con la quale viene fornita una lettura della norma, tutt’ora applicata dalle sue consociate e maturata nel corso della costante interlocuzione istituzionale:

Con la conversione in legge del DL 119, il Legislatore non ha fugato i dubbi in riferimento alla differenziazione delle date previste in fattura.

Certi che, in tempi ragionevoli, l’Agenzia fornirà le delucidazioni necessarie, comunichiamo che le soluzioni applicative degli associati continueranno ad attuare, per il primo semestre, le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva”

In altri termini:

  • la data di emissione della fattura (data che compare sul documento) coincide con la data di effettuazione dell’operazione (in riferimento alle fatture immediate);
  • la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali):
  • l’annotazione della fattura sul registro IVA può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

È di tutta evidenza che ancorché la fattura sia considerata emessa solo con l’invio al SDI, dalla lettura di quanto sopra appare ammissibile la possibilità di registrare il documento già dalla data dell’effettuazione dell’operazione.

La nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla discordanza tra la data di emissione e la data di registrazione delle fatture e le relative conseguenze fiscali (in particolare IVA)

Questa posizione ora espressa dalla Agenzia delle Entrate a Telefisco, seppur plausibile rispetto al dettato delle norme, è una novità rispetto alla posizione finora espressa dalla stessa e comporterà una diversa applicazione del dettato normativo rispetto a quanto fino ad oggi praticato:

Facendo un esempio pratico in riferimento alla operazione del quesito, effettuata in data 29 dicembre 2023, la fattura ordinaria poteva essere:

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1) Emessa, quindi generata e inviata allo SdI il 29 dicembre stesso, così che «data dell’operazione» e «data di emissione» coincidano ed il campo «Data» della sezione «Dati Generali» sia compilati con lo stesso dato;

2) Generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni l’8 dicembre 2024), valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) sempre con la data dell’operazione in analisi il 29 dicembre 2023;

3) Generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 29 dicembre 2023 e il termine ultimo di emissione 9 Gennaio 2024, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) sempre con la data dell’operazione 29 dicembre 2019.

Ai fini IVA è del tutto pacifica la rilevanza della data dell’effettuazione dell’operazione, 29 dicembre 2023, prescindendo dalla data di registrazione del documento che, come prescrive la norma, deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come pure ai fini dei redditi rilevando:

  • la competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
  • la data di effettivo incasso per i soggetti in contabilità semplificata, in regime di cassa.

Per i soggetti in contabilità semplificata di cui al comma 5, invece, si prospettano diverse soluzioni a seconda della data di invio allo SDI dal quale decorre la possibilità di registrazione della fattura emessa, la quale comunque deve avvenire entro il termine suddetto.

Per le fatture inviate al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre si conferma la possibilità di determinare l’anno di assoggettamento ad imposizione diretta a seconda se la si registri entro il 31 dicembre, quindi 2023, o entro il 15 del mese successivo, in tal caso 2024.

Nel caso di invio al SDI in una data tra l’1 e il 9 gennaio resta la unica possibilità di registrazione entro il 15 gennaio del mese di invio con relativa imposizione diretta possibile nel solo 2024.

Non sappiamo in questo momento quali scenari possa aprire questa pronuncia dell’Agenzia che verrà verosimilmente ufficializzata con un documento di prassi di prossima emanazione, ma dobbiamo ritenere che nel qualsivoglia caso dovrà essere applicato l’articolo 10 dello Statuto del Contribuente, posto a Tutela dell’affidamento e della buona fede, nel caso di errori del contribuente determinati dall’incertezza applicativa di norme e prassi, ed in particolare i commi 1 e 2 qui riportati recitano:

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“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.”

Sarà questa la soluzione? lo vedremo nel prosieguo della neonata querelle fiscale…



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