L’azione diretta nei confronti della Compagnia garante per il FGVS

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I Giudici di merito dichiarano improponibile l’azione svolta nei confronti del FGVS e accertano la corresponsabilità della vittima nella misura del 50%.

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Il caso

Nello specifico, l’azione ex art. 283, comma primo, lett. b), CdA nei confronti della compagnia di assicurazioni è stata ritenuta improponibile per essere le lettere di messa in mora prive delle indicazioni previste dall’art. 148 CdA, al fine di permettere una fruttuosa gestione stragiudiziale della richiesta risarcitoria.

Entrambi i giudizi di merito, quindi, concludono per la improponibilità della domanda nei confronti dell’assicurazione designata per il FGVS.

Secondo la Corte di appello la norma di riferimento è l’art. 287, comma primo, primo periodo, CdA (nel testo anteriore alle modificazioni previste dall’art. 1, comma 210, D.Lgs. 74/2015, in base al quale “Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), secondo cui per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP.

Ciò premesso, sempre secondo i Giudici di merito, la richiesta di risarcimento poteva ritenersi giunta a conoscenza dell’impresa designata non prima del marzo 2010 e che, pur risultando tale data “utile” rispetto ai termini per la notifica dell’atto introduttivo della lite, tuttavia la formulazione letterale delle richieste non conteneva gli elementi essenziali per la formulazione di una proposta transattiva e non risultava essere stata integrata dall’invio della documentazione richiesta dalla compagnia designata in grado di sostanziare la domanda formulata in modo generico.

La questione approda in Cassazione, che respinge

Lamentano, in estrema sintesi, i ricorrenti l’errata applicazione degli artt. 145 e 148 CdA rispetto ad una fattispecie riconducibile a copertura del F.G.V.S., mentre in base al tenore letterale dell’art. 287 del medesimo codice, la proposizione della domanda nelle ipotesi di cui all’art. 283, comma primo, lett. b), è subordinata alla sola condizione che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo raccomandata all’impresa designata ed alla Consap.

Diversamente da quanto previsto per le “procedure liquidative”, sempre ad avviso dei ricorrenti, nei “sistemi di indennizzo” il legislatore non ha stabilito, in caso di trasmissione di una richiesta risarcitoria incompleta, che l’impresa designata e CONSAP possano chiedere le necessarie integrazioni, poiché non è stato previsto l’obbligo della formulazione di una congrua offerta da parte dell’Impresa designata.

Quanto lamentato non è fondato

L’art. 287, comma primo, CdA, nella versione ratione temporis applicabile, subordina la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma primo, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), al decorso del termine di 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’Impresa designata ed alla CONSAP – FGVS, ma non richiama le forme ed i contenuti previsti dagli artt. 148 e 149.

È stato affermato di recente che “La vittima di un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile (ma la regola vale anche quando intenda convenire il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., oppure l’impresa designata ai sensi dell’art. 283 CdA., od ancora l’UCI, ha l’onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedergli per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo (“spatium deliberandi”) stabilito dalla legge e variabile in funzione del tipo di danni di cui chiede il ristoro e della qualità soggettiva dell’ente convenuto. Tale previsione è contenuta nell’art. 145 cod. ass., ed è stata mutuata dal previgente art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990″.

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Il contenuto della lettera del danneggiato

Di qui, l’affermazione secondo cui le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano per sé l’improponibilità della domanda, quando la compagnia assicuratrice sia posta in condizioni di avanzare un’offerta volta a prevenire la controversia, poiché «eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere “sanate” dalla collaborazione tra le parti».

Proprio la ritenuta finalità deflattiva del contenzioso sottesa anche all’art. 287 CdA e l’obbligo di leale collaborazione all’insegna della reciprocità tra danneggiato ed impresa di assicurazioni, ancorché designata per il FGVS, unitamente al contenimento dei costi amministrativi per la gestione del contezioso in materia di responsabilità, giustificano, quindi, l’estensione anche ai sinistri ex art. 283 CdA di quanto previsto dagli artt. 148 e 149.

Inoltre, il citato art. 287 prevede che “il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata e alla CONSAP [nella versione attualmente vigente: inviandone copia contestuale alla CONSAP] – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile”.

Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 gennaio 2025, n. 1971).

Avv. Emanuela Foligno

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