Con una delibera, la Giunta della Regione Sicilia ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale un ricorso in via principale per questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico Rinnovabili), entrato in vigore il 30 dicembre 2024.
Ricordiamo che questo Testo Unico Rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
I rilievi della Regione Sicilia
Nella nota 30 gennaio 2025, n. 1656, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione rappresenta che, in merito ai possibili profili di illegittimità, l’articolo 9 del citato Tufr prevede un’autorizzazione unica per progetti di maggiori dimensioni e prevede la presentazione di istanze alla Regione per impianti fino a 300 Megawatt e al MITE per impianti superiori a tale soglia” e, nell’escludere la Regione da qualsiasi competenza per impianti superiori a 300 Megawatt, configurerebbe la violazione dell’articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente, nonché dell’articolo 14, lettera d) dello Statuto della Regione Siciliana, che attribuisce competenza esclusiva alla Regione in ordine agli impianti elettrici, in quanto pacificamente considerati rientrare nella materia dell’industria.
Relativamente alla questione degli impianti off shore, l’incidenza della disciplina in esame con la materia della pesca (di competenza esclusiva della Regione Siciliana), potrebbe configurare una violazione del “principio di leale collaborazione che si deve sostanziare nel reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo e regionale”; in tale evenienza, infatti, “sarebbe, violato anche il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. nella sua ampia accezione costituzionale di idoneità a perseguire il giusto contemperamento delle finalità perseguite dallo Stato e dalle Regioni”.
Strettamente connessa alla tematica di cui sopra, vi è anche l’analisi della possibile violazione del principio di sussidiarietà ex articolo 118, quarto comma della Costituzione – da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018) che opera, non solo, come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale).
In ultimo, secondo la Regione Sicilia altro parametro costituzionale che potrebbe essere evocato è l’articolo 3 della Costituzione in materia di eguaglianza, in quanto legittimare impianti di fonti rinnovabili, attribuendo ogni potere valutativo e decisorio a livello Statale, in delle aree sulle quali vi è una significativa convergenza di competenze regionali, determinerebbe la mancanza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi in gioco; in conclusione, “un’integrazione delle competenze, anche attraverso apporto consultivo regionale nel procedimento statale, consentirebbe un approccio più attento alle molteplici interferenze tra settori differenti e scongiurerebbe l’insorgere di contenziosi che, con tutta probabilità, potranno sorgere escludendo ogni competenza regionale in materia”.
Pertanto, la Giunta della Regione Sicilia ha autorizzato il Presidente della Regione “a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso in via principale per questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 con riferimento alle disposizioni in cui sono previste lesioni delle prerogative statutarie della Regione Siciliana e dei principi costituzionali, e, in particolare, all’articolo 9 e al correlato allegato C, dello stesso Decreto legislativo dando mandato all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti conseguenziali”.
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