ANAC sugli incentivi alle funzioni tecniche

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La possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni
tecniche
in caso di proroga
dell’affidamento
va valutata secondo il Codice dei
Contratti cui fa riferimento l’appalto.

Secondo l’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016, il presupposto per il
riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche va
individuato nell’espletamento di una procedura
selettiva
. Tenuto conto della tassatività della norma,
deve escludersi la possibilità di riconoscere gli incentivi per
funzioni tecniche, in caso di rinnovi contrattuali o proroghe
tecniche. Ciò in quanto in tali casi, l’Amministrazione provvede
alla prosecuzione/rinnovo del rapporto contrattuale con
l’appaltatore originario, in assenza di procedure comparative tra
più offerte.

Diversa invece è la ratio dell’art. 45 del nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), che riconosce l’incentivo
anche nel caso di affidamento diretto.

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Incentivi funzioni tecniche: ANAC sulla proroga
dell’affidamento

A spiegarlo è ANAC nella Delibera del 14
gennaio 2025, n. 67
, in risposta a un parere di
precontenzioso per l’applicazione dell’incentivo alle funzioni
tecniche. Nel caso in esame, l’amministrazione istante ha richiesto
se in relazione al rinnovo contrattuale opzionale, siano dovuti gli
incentivi tecnici ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 alla SUA che abbia
svolto le attività relative all’affidamento del contratto d’appalto
a monte, ma non quelle riferite al rinnovo.

Preliminarmente, l’Autorità ha osservato che trattandosi di una
gara indetta nel 2021, essa è disciplinata ratione temporis dal
d.lgs.n. 50/2016, anche con riguardo al profilo degli incentivi per
funzioni tecniche.

Le disposizioni del d.Lgs. n. 50/2016: necessario espletare la
gara

Pertanto, trovano applicazione le previsioni dell’art. 113 del
d.lgs. 50/2016. La norma ha carattere tassativo, senza possibilità
di procedere ad interpretazioni estensive.

In particolare, i presupposti in presenza dei quali è possibile
erogare l’incentivo in parola sono i seguenti:

  • a) l’amministrazione è dotata di apposito regolamento interno,
    condizione essenziale per il legittimo riparto tra gli aventi
    diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per
    circoscrivere le condizioni alle quali gli incentivi possono essere
    erogati;
  • b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi
    dell’art. 113, comma 2, vanno ripartite, per ciascuna opera,
    lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti
    in sede di contrattazione decentrata integrativa del
    personale;
  • c) il relativo impegno di spesa deve essere assunto a valere
    sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto,
    attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non
    superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;
  • d) l’incentivo spettante al singolo dipendente non può eccedere
    il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico
    complessivo;
  • e) negli appalti di servizi e forniture, va nominato il
    direttore dell’esecuzione.

Non solo: ai fini del riconoscimento dell’incentivo ai sensi
dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, è necessario il previo
espletamento di una procedura comparativa
per
l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura, posto
che la norma stabilisce al comma 2, in via espressa, che “a
valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie
in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara…”.

Pertanto, il presupposto per il riconoscimento degli incentivi
per funzioni tecniche, tenuto conto delle previsioni dell’art. 113,
comma 2, del Codice, va individuato nell’espletamento di una
procedura di gara, considerando il tenore letterale della
norma.

Conseguentemente, le funzioni tecniche svolte da dipendenti in
relazione ad un affidamento diretto, come nel caso dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili mediante gli
emolumenti premiali di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice
stesso.

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Tuttavia si è ritenuto ammissibile procedere al riconoscimento
degli stessi nei casi in cui “per la complessità della
fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma
semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di
una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque
emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in
conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma,
di matrice comunitaria
”.

Dunque, a differenza di quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs.
36/2023 – che consente il riconoscimento dell’incentivo anche nel
caso di affidamento diretto del contratto
d’appalto, per lo svolgimento delle attività elencate all’Allegato
I.10 dello stesso decreto legislativo secondo le disposizioni
dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 il presupposto per il
riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, va
individuato nell’espletamento di una procedura selettiva.

Rinnovo contrattuale o proroga tecnica: niente incentivi senza
gara

Sulla base di tale presupposto, quindi, tenuto conto della
tassatività della norma, deve escludersi la possibilità di
riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art.
113 del Codice, in caso di rinnovi contrattuali o proroghe
tecniche
. Ciò in quanto in tali casi, l’Amministrazione
provvede alla prosecuzione/rinnovo del rapporto contrattuale con
l’appaltatore originario, in assenza di procedure comparative tra
più offerte.

A conforto delle considerazioni espresse, può richiamarsi
l’orientamento del giudice contabile che ha negato:

  • la possibilità di procedere al riconoscimento di tale
    emolumento nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti
    in attesa dell’espletamento di successive procedure di
    affidamento;
  • la possibilità di riconoscere l’incentivo tecnico nelle ipotesi
    di rinegoziazione del contratto con lo stesso contraente.

Anche a tal riguardo la Corte dei conti ha ribadito che
«nella vigenza dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016, il previo
esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto un
presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi
tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di
mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni
negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le
diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o
meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del
contratto da affidare»
.

Conclusivamente, la specialità della disciplina dettata in tema
di incentivi per funzioni tecniche nel d.lgs. 50/2016, con
indicazione degli ambiti, delle modalità di finanziamento e delle
relative procedure di quantificazione e individuazione delle
destinazioni, nonché della natura degli emolumenti accessori, non
consente di procedere ad un’interpretazione estensiva ed analogica
delle norme richiamate, tale da consentirne l’applicazione oltre i
casi e le condizioni espressamente stabilite dalla stessa

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In conclusione per ANAC non è consentito il riconoscimento
dell’incentivo per funzioni tecniche in caso di rinnovo
contrattuale con l’appaltatore, in quanto fattispecie non preceduta
da una procedura comparativa tra più operatori economici.

Nel caso di specie, esso non può essere riconosciuto né al
personale della SUA, né al personale dell’Amministrazione
richiedente, mancando il fondamentale presupposto richiesto
dall’art. 113 a tali fini, dello svolgimento di una procedura
comparativa.

 

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