Caos Pnrr – Le Autonomie

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L’entrata in vigore del dm 6/12/2024, lungi dal semplificare il circuito finanziario Pnrr, sta creando nuove e grottesche complicazioni, rivelando il difetto principale dell’intero programma, ossia il suo carattere bizantino, già invero evidente dalla sua struttura, articolata in qualcosa come 306.706 progetti.

Fin da subito, questo mosaico si è tradotto in un dedalo di circolari, linee guida, manuali, checklist nel quale ogni ministero si è trasformato in un Minotauro pronto a divorare il malcapitato soggetto attuatore.

Il legislatore, gli va dato atto, si è applicato a cercare di semplificare (chissà perché non si riesce a fare le cose semplici fin dal principio), emanando parecchie norme e non tanti meno decreti.

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Uno degli aspetti che fin da subito è apparso critico è stato quello riguardante le modalità di erogazione delle risorse: gli anticipi sono parsi subito insufficienti (non ci vuole un genio a capire che se eroghi il 10% e l’appaltatore può chiedere il 20% qualcosa non va) e sono stati erogati spesso con ritardo rispetto all’avvio dei cantieri. Ci sono voluti mesi per innalzare la percentuale al 30% e ancora di più per erogare effettivamente il 20% aggiuntivo.

Nel frattempo, è emersa un’altra cosa ovvia: cioè che esaminare i rendiconti di oltre 300mila progetti è un lavoro immane per il quale gli apparati centrali non erano minimamente preparati (anche a causa dei tanti problemi di ReGis). Si sono quindi accumulati altri ritardi e conseguenti problemi di liquidità per gli attuatori.

Da qui si è arrivati all’ultima puntata (per ora) della telenovela semplificatrice, eliminando del tutto l’obbligo di rendicontazione e consentendo alle amministrazioni responsabili di erogare sulla base di una semplice attestazione di spesa (cosa che all’inizio sembrava quasi una bestemmia, perché ce lo diceva l’Europa).

Tutto bene? No, perché i ministeri continuano a fare di testa loro. Abbiamo già dato notizia della creatività di quello all’istruzione e al merito, ma anche l’Interno, più sobriamente, si è inventato che, successivamente all’erogazione del 90% del contributo ammesso a finanziamento, il soggetto attuatore debba comunque presentare un rendiconto di progetto comprensivo di tutte le somme ricevute. Anche nell’ipotesi in cui siano già presenti a sistema uno o più rendiconti, il soggetto attuatore sarà comunque tenuto alla trasmissione di un ulteriore rendiconto fino alla concorrenza del 90% delle somme ricevute ai fini della richiesta di saldo.

La cosa più paradossale è che invece le faq diffuse sul portale Italia Domani relativamente al nuovo circuito disciplinato dal dm 6 dicembre 2024 continuano a dipingere un mondo incantato, nel quale tutto è facile e lineare. In esse, ad esempio, si legge che, ai fini dell’erogazione delle risorse, il flusso attivato per i trasferimenti non prevede la necessità di caricare la documentazione richiesta dai manuali/linee guida delle amministrazioni titolari. Ciascun soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre autorità di controllo nazionali ed europee.

Le faq intervengono anche sulla sorte dei rendiconti già presentati secondo le precedenti regole (ossia prima del 4 gennaio 2025, quando sono entrate in vigore le nuove modalità), confermando che essi saranno evasi dalle amministrazioni titolari con le procedure del dm, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Pertanto, si specifica che i soggetti attuatori che hanno presentato il rendiconto prima dell’entrata in vigore del dm, ai fini del trasferimento dell’importo richiesto nel rendiconto, non devono presentare una nuova richiesta di trasferimento. Si precisa inoltre che, ai soli fini del trasferimento di nuove risorse, a partire dall’entrata in vigore del dm, non devono essere più presentati rendiconti e che l’unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti in anticipo, intermedi e a saldo, sono quelli previsti dal dm stesso.

Come abbiamo detto, la realtà è diversa (il MIM non usa nemmeno ReGis, perché ha comprato e pagato un portale ad hoc, Futura). Come finirà? Lo sapremo nelle prossime puntate.

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