Il segreto di Stato su Almasri non avrebbe salvato l’Italia

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contabilità

Buste paga

 


La ragione di stato non può essere usata per garantire l’impunità a chi, con la sua condotta, abbia precluso di assicurare alla giustizia un soggetto accusato di crimini che ledono diritti fondamentali e valori universali

Sin dall’inizio della vicenda Almasri si dice che la sua liberazione è stata un atto politico, rispetto al quale il procuratore generale Lo Voi non avrebbe avuto alcun margine di azione. Si afferma pure che ogni attività di componenti di governo, anche l’aver scarcerato e immediatamente rimpatriato un soggetto accusato di crimini efferati, sarebbe stata giustificata se Giorgia Meloni avesse subito invocato la ragione di stato, secretando tutto. Facciamo chiarezza.

L’atto politico

L’atto politico è definito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 come quello posto in essere da presidente del Consiglio e ministri «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo» (art. 96 Cost.).

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

È infondato sostenere che, dinanzi a un tale atto, il potere giudiziario non possa invadere la sfera del potere esecutivo, e cioè che il procuratore della Repubblica dovrebbe astenersi dal trasmettere la notizia di reato al tribunale dei ministri, affinché siano svolte indagini ed eventualmente sia chiesta al Parlamento l’autorizzazione a procedere.

La mera qualificazione preventiva di un atto come “politico” non può blindarlo a monte. Camera o Senato possono a valle, «con valutazione insindacabile», reputarlo tale quando votano sull’autorizzazione a procedere nei riguardi del suo autore, evitandogli così il processo.

In concreto, anche se Giorgia Meloni fosse andata immediatamente a riferire in Parlamento, limitandosi ad accampare una giustificazione politica sottesa alla liberazione di Almasri, ciò non avrebbe comunque evitato a lei e agli altri componenti del governo l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Il segreto di stato

Apporre (o confermare) il segreto di stato, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge (n. 127/2007), compete al presidente del Consiglio. Quest’ultimo ricorre al segreto, con provvedimento motivato, quando reputa che la conoscenza pubblica – anche da parte dei giudici – di atti, documenti, notizie, attività o altro possa «danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato». Interessi che, con il segreto di Stato, il vertice dell’esecutivo fa prevalere nel bilanciamento con il diritto alla conoscenza.

Ma questo bilanciamento non regge quando il segreto sia usato per garantire surrettiziamente l’impunità a chi compia determinati atti. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo (ad esempio, caso Nasr e Ghali c. Italia, 2016). Di fronte a condotte, come tortura, maltrattamenti o schiavitù, che ledono il bene incomprimibile della dignità umana tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – ha affermato la Corte – il diritto alla conoscenza, cioè alla verità, che è anche diritto alla giustizia, deve prevalere sul potere di secretazione.

Tale principio sembra potersi applicare anche al caso Almasri. Se Meloni decidesse di secretare, in nome della ragione di stato, quanto attiene alla liberazione, precluderebbe l’accertamento delle responsabilità di chi l’ha disposta, o comunque non l’ha evitata, e ha così ostacolato la ricerca giudiziaria della verità su crimini che ledono valori universali garantiti dalla Cedu. Non consegnare il libico alla Corte Penale Internazionale ha, infatti, impedito che si svolgesse un processo a suo carico, dato che la Corte non giudica in contumacia. La secretazione precluderebbe, altresì, alle vittime del comandante libico di agire nei confronti dello Stato italiano per ottenere un risarcimento a causa del mancato processo.

Le informative

Non meno grave del velo di opacità che potrebbe calare con il segreto di stato è stato il nascondersi dietro pretestuose argomentazioni giuridiche a giustificazione del rilascio del libico, come ha fatto Carlo Nordio, o dietro parole come «sicurezza dei cittadini italiani» e «interessi del nostro Paese all’estero», che Matteo Piantedosi ha usato, ma non sostanziato, per motivarne l’immediato rimpatrio.

Non si sta sostenendo la “dittatura della trasparenza”, ma il diritto delle vittime alla giustizia e l’interesse dei cittadini alla conoscenza quando siano in gioco diritti incomprimibili, quelli che Almasri è accusato di aver leso, e obblighi internazionali, come il rispetto di trattati qual è lo Statuto di Roma. In questi casi, la ragione di stato è solo una foglia di fico. Invocarla rappresenterebbe non la soluzione, ma un atto di autoaccusa per condotte che possono minare le fondamenta del sistema democratico. È ciò che davvero il governo vuole?

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

© Riproduzione riservata



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link