Auto, cinture di sicurezza posteriori: obbligo, regole, multe

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Secondo un rapporto pubblicato nel 2024 dall’Istituto Superiore di Sanità, solo un italiano su tre indossa correttamente le cinture di sicurezza posteriori, nonostante l’obbligatorietà risalga al lontano 1989. Ecco tutte le norme e le sanzioni previste

Umberto Schiavella

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Cinture di sicurezza posteriori, queste sconosciute. Secondo un rapporto pubblicato nell’autunno del 2024 dall’Istituto Superiore di Sanità, solo un italiano su tre le indossa correttamente. Nella memoria collettiva del nostro Paese, l’obbligatorietà di indossare le cinture di sicurezza anche per chi occupa i sedili posteriori risale al 2006 con un decreto legislativo che prevedeva l’attuazione di una direttiva comunitaria emanata nel 2003, ma in realtà non è così. Il primo obbligo risale alla legge numero 143 del 22 aprile del 1989 firmata dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ed entrata in vigore cinque giorni dopo, il 27 aprile. In particolare, l’articolo 22 comma 1 recita: “I veicoli a motore della categoria M1 (ovvero autovetture fino a 9 posti e massa massima fino a 3,5 tonnellate, ndr) di cui all’allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE”. Ma è il comma 4 dell’articolo 23 che ne sancisce, per la prima volta nel nostro paese, l’obbligatorietà: “Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 hanno l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza“. Un decreto che seguiva la legge 111 dell’11 aprile 1988, con la quale si sanciva l’obbligatorietà dell’utilizzo delle cinture di sicurezza per i soli sedili anteriori

Cinture di sicurezza: l’articolo 172 del Codice della strada

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Di seguito l’articolo 172 del Codice della strada attualmente in vigore come da recente riforma. “Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”. A questo punto è utile ricordare le sigle delle tipologie di veicoli: L6e sono quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa, M1 sono le autovetture fino a 9 posti e massa massima fino a 3,5 tonnellate, M2 e M3, autobus, N1, ovvero gli autocarri con una massa massima fino a 3,5 tonnellate, N2, gli autocarri con una massa massima compresa tra 3,5 e 12 tonnellate, infine, N3 gli autocarri con una massa massima superiore a 12 tonnellate.

Cinture di sicurezza: sanzioni

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L’art. 172 del Codice della Strada è estremamente chiaro: “Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta… è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 332 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente, ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”. Se il conducente è stato sanzionato per la stessa violazione per due volte in due anni rischia la sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 60 giorni. Chi altera o ostacola il regolare funzionamento delle cinture di sicurezza sarà soggetto a una multa da 41 a 167 euro, mentre per chi commercializza, importa o produce dispositivi di ritenuta non omologati scatta una sanzione da 866 a 3.464 euro. Il conducente trovato alla guida senza cintura perde 5 punti sulla patente e, in caso di recidiva entro i due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Il nuovo Codice della strada entrato in vigore lo scorso dicembre ha confermato il principio, ribadito dalla Cassazione, che, a livello penale, il conducente ha il dovere di garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. La mancata vigilanza su tale obbligo lo rende responsabile del reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, oltre a obbligarlo al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Se i passeggeri non rispettano l’obbligo e il conducente decide di utilizzare lo stesso l’auto possono verificarsi due diverse situazioni:

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  • se il passeggero senza cintura è maggiorenne, sarà lui a dover pagare la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada senza alcuna decurtazione dei punti della patente, né per il passeggero, né per il conducente. Nel caso in cui il passeggero non paghi la multa, lo Stato può rivalersi sul proprietario del veicolo che può essere diverso dal conducente; 
  • se il passeggero sanzionato è minorenne e il conducente del veicolo è incaricato della sorveglianza del minore (in assenza di un genitore o di una persona adulta a cui affidato), il guidatore, oltre alla multa, subisce anche la decurtazione dei punti della patente.

    Un altro rischio che si corre se uno dei passeggeri viaggia senza avere allacciato la cintura di sicurezza è in caso di

    incidente. Il conducente viene ritenuto responsabile civilmente e deve assumersi la responsabilità civile e penale dei danni risarcendo il passeggero in caso di danni materiali, lesioni o decesso. In caso di morte del passeggero senza cintura, il conducente può essere incriminato per il reato di omicidio stradale che prevede la reclusione da 2 a 7 anni, con aggravanti in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Cinture di sicurezza: chi è esente

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La normativa prevede alcuni casi di esenzione dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza.

  • Appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza.
  • Appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza 
  • Conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza.
  • Conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito di centri abitati, comprese zone industriali e artigianali. 
  • Conducenti appartenenti a servizi di vigilanza privati riconosciuti che effettuano scorte.
  • Istruttori di guida che accompagnano gli aspiranti candidati alla patente muniti di foglio rosa.
  • Persone affette da patologie particolari o in condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’utilizzo di questi dispositivi. La condizione deve essere riconosciuta e attestata da un’apposita certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale o dalle autorità competenti di un altro Stato membro o delle Comunità europee.
  • Donne in stato di gravidanza con certificato rilasciato dal ginecologo curante che attesti le condizioni di rischio particolari legate all’utilizzo delle cinture.
  • Passeggeri dei veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.





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