A partire dal 1º gennaio 2025, l’Italia ha introdotto una serie di modifiche significative all’imposta di successione e donazione, rivoluzionando il sistema di tassazione dei trasferimenti patrimoniali. La riforma, inserita nel Decreto Legislativo n. 139/2024, ha ridefinito il trattamento fiscale delle successioni e ha chiarito il regime applicabile ai trust, con un impatto rilevante sulla pianificazione patrimoniale e sulla gestione delle eredità.
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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
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Introduzione della procedura di autoliquidazione
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta di successione. Con questa modifica, gli eredi non devono più attendere la determinazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma sono tenuti a calcolarla autonomamente e a versarla entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione.
Quest’ultima deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro dodici mesi dalla morte del de cuius, semplificando così le procedure burocratiche. Un’ulteriore innovazione consiste nella riduzione della documentazione necessaria: non è più richiesto l’inserimento di certificati anagrafici e catastali, consentendo agli eredi di dichiarare i dati attraverso autocertificazioni.
Invariabilità delle aliquote e delle franchigie
Dal punto di vista delle aliquote e delle franchigie, la riforma non ha introdotto cambiamenti significativi. I trasferimenti a favore di coniugi e parenti in linea retta restano soggetti a un’aliquota del 4% sulla quota ereditata che eccede il milione di euro. Per fratelli e sorelle, l’aliquota è del 6% con una franchigia di 100.000 euro. Per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado, invece, l’aliquota è del 6% senza franchigia. Tutti gli altri beneficiari sono soggetti a un’aliquota dell’8%, senza alcuna esenzione.
La stabilità delle aliquote rappresenta un elemento di continuità che evita stravolgimenti fiscali per i contribuenti, pur introducendo una gestione più autonoma del calcolo e del pagamento dell’imposta.
Nuovo trattamento fiscale dei Trust
Una novità fondamentale riguarda la disciplina fiscale dei trust. La riforma ha chiarito che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica non più al momento della costituzione del trust, ma nel momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari. Questo aspetto segna un punto di svolta rispetto all’incertezza interpretativa che ha caratterizzato il regime precedente, riducendo il rischio di contenziosi fiscali.
Per offrire maggiore flessibilità, il disponente del trust o il trustee possono comunque optare per il pagamento anticipato dell’imposta al momento della costituzione del trust. Questa scelta consente una pianificazione più prevedibile degli oneri fiscali e una gestione più oculata del patrimonio trasferito. Tuttavia, l’esercizio di questa opzione implica un rischio: se il patrimonio si esaurisce prima della sua distribuzione ai beneficiari, l’imposta versata non potrà essere rimborsata.
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Territorialità e tassazione internazionale
Il principio di territorialità assume un ruolo chiave nella nuova normativa. Se il disponente del trust è residente in Italia, tutti i beni conferiti saranno soggetti a imposta, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Se invece il disponente è un soggetto non residente, la tassazione riguarderà esclusivamente i beni situati in Italia nel momento in cui vengono assegnati ai beneficiari.
Questa norma punta a evitare possibili meccanismi elusivi che in passato hanno permesso di trasferire beni in trust localizzati all’estero, sfuggendo all’applicazione dell’imposta di successione. Con la riforma, grazie a un regime più chiaro, si riducono le incertezze e si garantisce maggiore trasparenza fiscale.
Differenze tra tassazione in entrata e in uscita
La riforma distingue tra due momenti di tassazione del trust: l’atto di dotazione del patrimonio nel trust e il momento della distribuzione ai beneficiari. La tassazione in entrata consente di pagare subito l’imposta di donazione quando il trust viene dotato di beni, evitando ulteriori tassazioni al momento della distribuzione. Tuttavia, se i beneficiari finali non coincidono con quelli previsti in origine, potrebbero verificarsi ulteriori obblighi fiscali.
D’altro canto, la tassazione in uscita si applica quando il trustee trasferisce i beni ai beneficiari. In questo caso, il calcolo dell’imposta dipende dal rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari finali.
Considerazioni finali
La riforma mira a rendere più trasparente il trattamento fiscale dei trust, eliminando le ambiguità che in passato hanno generato contenziosi e interpretazioni divergenti. Con l’introduzione di un criterio univoco di tassazione e la possibilità di optare per il pagamento anticipato dell’imposta, la nuova disciplina consente una pianificazione più efficiente e sicura dei trasferimenti patrimoniali, ponendo fine a molte delle incertezze applicative che caratterizzavano il sistema precedente.
Queste modifiche si inseriscono in un contesto più ampio di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di garantire maggiore certezza ai contribuenti e ridurre il carico burocratico per gli eredi e per chi gestisce patrimoni attraverso strumenti fiduciari. La riforma dell’imposta di successione e donazione rappresenta dunque un passo significativo nella modernizzazione del sistema fiscale italiano, con implicazioni rilevanti per chi si trova a pianificare il passaggio generazionale di beni e ricchezze.
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