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I negoziati tra le Regioni e lo Stato non possono riprendere
1. Cos’è la riforma dell’Autonomia differenziata?
Con la modifica del Titolo V della Costituzione (art. 116), si introduce la possibilità, per le Regioni che la chiedessero, di ottenere «maggiori e ulteriori forme di Autonomia» rispetto allo Stato. Le materie richiedibili dalle Regioni sono 23, dall’ambiente alla scuola.
2. Cos’è la legge Calderoli?
È una legge d’attuazione costituzionale riferita all’Autonomia. Di fatto è una legge quadro, una «cornice» che fissa regole di ingaggio e iter per arrivare alla stipula di Intese Stato-Regione su alcune o tutte le 23 materie.
3. La Consulta si era già espressa sull’Autonomia?
Sì, a dicembre i giudici della Corte costituzionale hanno depositato la sentenza sul ricorso contro la legge Calderoli presentato da 4 Regioni — Puglia, Campania, Sardegna e Toscana — rilevando alcuni profili di incostituzionalità in qualche passaggio.
4. Quali sono i punti oggetto di rilievo da parte della Consulta?
Pur confermando la legittimità della legge sotto il profilo costituzionale, la Corte ha rilevato 7 rilievi costituzionali basati sul concetto, centrale, di sussidiarietà, l’avvicinamento del livello di governo più efficace. Ecco i 7 punti: il trasferimento deve essere di «funzioni di materia» e non di «materie» in toto; la delega legislativa per la determinazione dei Lep (i livelli essenziali delle prestazioni) non può essere appannaggio dell’esecutivo ma deve coinvolgere il Parlamento; vietati i Dpcm come strumento per la definizione dei Lep in favore di un decreto legislativo, quindi con il pieno coinvolgimento del Parlamento; bocciatura del decreto interministeriale come strumento per modificare le aliquote di compartecipazione al gettito; bocciatura della scelta normativa di incardinare il comitato dei saggi di Sabino Cassese per la definizione dei Lep nella legge di Bilancio 2022; l’esclusione di Regioni e Province già a statuto speciale dall’Autonomia differenziata e si stigmatizza, infine, la «facoltatività piuttosto che la doverosità per le Regioni destinatarie della devoluzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica».
5. Perché ieri la Consulta si è dovuta pronunciare nuovamente sull’Autonomia?
Perché era stata avanzata la richiesta di un referendum abrogativo dell’intera legge Calderoli. Il comitato referendario — composto, fra gli altri, da tutte le forze di opposizione, tranne Iv, e dalla Cgil — aveva superato abbondantemente le 500 mila firme richieste ottenendo un primo via libera dalla Cassazione.
6. Perché la Consulta non ha riconosciuto l’ammissibilità del referendum abrogativo?
Perché, dopo la sentenza di dicembre della Consulta che «riscrive» i punti contestati (servirà un passaggio in Parlamento), il quesito referendario di abrogazione di una legge già «riscritta» sarebbe risultato non corretto: il quesito deve avere lo stesso significato al momento della raccolta firme e al momento delle urne, ma la legge contestata è stata, di fatto, già modificata dal pronunciamento della Consulta.
7. E quindi cosa accade ora?
I negoziati fra Veneto, Liguria, Piemonte, Lombardia e lo Stato sulle 9 materie non Lep possono riprendere. Per le altre 14 materie, le cui funzioni necessitano della definizione dei Lep, si attende il lavoro della Ctfs, Commissione tecnica dei fabbisogni standard.
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