Negli Accordi per l’innovazione automotive l’ora di invio non conta. Il decreto direttoriale MIMIT del 17 settembre 2026 tratta tutte le domande arrivate nello stesso giorno come presentate nello stesso istante. Se quel giorno le risorse non bastano, la fila non la decidono il progetto né il minuto del clic: la decidono quattro rapporti presi dagli ultimi due bilanci (art. 6 c. 4, nel testo modificato dal decreto dell’8 ottobre 2026). Lo sportello finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale della filiera automotive con costi da 5 a 40 milioni di euro: contributo a fondo perduto fino al 50% sulla ricerca industriale e al 25% sullo sviluppo sperimentale, più un finanziamento agevolato facoltativo fino al 20% dei costi. La compilazione apre l’11 novembre 2026 e l’invio il 25 novembre, dalle 10:00 alle 18:00 dei giorni lavorativi, sulla piattaforma di Mediocredito Centrale.
Le regole di partenza sono quelle generali degli Accordi per l’innovazione (DM 31 dicembre 2021), ma il decreto direttoriale ne cambia parecchie (spese generali, durata, tetto di spesa) e fissa i criteri della fila. Due conseguenze pesano più delle altre, e l’esempio su tre imprese più avanti le mette in cifre: per una grande impresa il finanziamento agevolato non aggiunge aiuto, lo sposta; e il 40% nominale di contributo, dopo IRES e IRAP, vale meno del 29%.
Accordi per l’innovazione automotive in sintesi
- Cosa è: lo sportello MIMIT che finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella filiera automotive, verso la mobilità sostenibile, autonoma, connessa e sicura, aperto dal decreto direttoriale 17 settembre 2026 con le regole del DM 31 dicembre 2021.
- Per chi: imprese industriali di qualsiasi dimensione, comprese le artigiane, imprese di servizi ausiliari a loro favore e centri di ricerca, con almeno due bilanci approvati e contabilità ordinaria; da sole o in gruppo fino a cinque, anche con organismi di ricerca.
- Quanto: contributo diretto alla spesa fino al 50% dei costi di ricerca industriale e al 25% di quelli di sviluppo sperimentale, con 10 punti in più per PMI e organismi di ricerca e 5 per le grandi imprese se c’è una collaborazione effettiva con un organismo di ricerca; finanziamento agevolato facoltativo fino al 20% dei costi.
- Quando: compilazione dall’11 novembre 2026, invio dal 25 novembre 2026, dalle 10:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, fino all’esaurimento delle risorse; al 28 ottobre 2026 lo sportello non è ancora aperto.
- Come: solo online su fondocrescitasostenibile.mcc.it, con istruttoria in ordine cronologico giornaliero e, se le risorse del giorno non bastano, graduatoria sui quattro indicatori di bilancio.
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5-40 mln €Costi ammissibili del progetto, minimo e massimo
50% / 25%Contributo su ricerca industriale e sviluppo sperimentale
25/11/2026Primo giorno di invio, dalle 10:00 alle 18:00
| Voce | Accordi per l’innovazione nella filiera automotive | Dove sta scritto |
|---|---|---|
| Atto che apre lo sportello | Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2026, sul sito MIMIT dal 28 settembre, comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2026 | DD 17/09/2026; sommario GU n. 230 |
| Modifica | Decreto direttoriale 8 ottobre 2026, articolo unico: cambia solo il criterio della graduatoria del giorno (comunicato in GU n. 242 del 17 ottobre 2026) | DD 8/10/2026 |
| Regole di base | DM 31 dicembre 2021 sugli Accordi per l’innovazione, con le deroghe del decreto direttoriale | DM 31/12/2021; DD art. 3 |
| Risorse | 631.015.237 euro dal DPCM 10 giugno 2026, di cui il 40% riservato al Mezzogiorno; dato al 28 ottobre 2026, quadro finanziario definitivo atteso entro il 20 novembre 2026 | DD art. 2 e art. 5; DPCM art. 2 c. 1 |
| Gestore | Raggruppamento con mandataria Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale; Invitalia non c’entra | DD art. 1 lett. n |
| Regime di aiuto | Esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014 (GBER), art. 25 sugli aiuti alla ricerca e sviluppo; non è de minimis | DM art. 6 c. 1; FAQ MIMIT 6.1 |
| Forma dell’aiuto | Contributo diretto alla spesa, più finanziamento agevolato a richiesta fino al 20% dei costi (non per gli organismi di ricerca) | DM art. 6 c. 1 |
| Progetto | Costi da 5 a 40 milioni, durata da 18 a 36 mesi con proroga motivata fino a 12 mesi, avvio dopo la domanda | DD art. 3 c. 3 lett. d ed e |
| Procedura | Sportello a esaurimento, ordine cronologico per giorno; nessuna scadenza finale | DD art. 6 |
| Tempi di istruttoria | Verifica formale entro 20 giorni, valutazione di merito entro 90 giorni dalla domanda, al netto delle integrazioni | DD art. 7 c. 1 |
La tabella si può citare indicando la fonte: Incentivimpresa, Accordi per l’innovazione nella filiera automotive, decreto direttoriale MIMIT 17 settembre 2026 come modificato l’8 ottobre 2026, verifica del 28 ottobre 2026.
La dotazione può cambiare prima dell’apertura. I 631.015.237 euro sono la cifra del decreto direttoriale (art. 2 c. 1) e del DPCM 10 giugno 2026, letta il 28 ottobre 2026. Il Ministero pubblicherà il quadro finanziario definitivo entro il 20 novembre 2026, sommando i cofinanziamenti delle Regioni e delle altre amministrazioni che firmano un Accordo quadro entro il 16 novembre (DD art. 5 c. 5 e 6). Rileggiamo la pagina della misura dopo il 20 novembre e aggiorniamo qui il dato.
Come funzionano gli Accordi per l’innovazione automotive
Gli Accordi per l’innovazione automotive sono un contributo a fondo perduto, con un eventuale prestito a tasso agevolato, per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico nella filiera dei veicoli a motore. L’obiettivo dichiarato è portare la filiera verso tecnologie per una mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione (DD art. 3 c. 2). Il nome viene dalla procedura. Se l’istruttoria va bene, impresa, Ministero ed eventuali Regioni cofinanziatrici firmano un accordo sul progetto, e solo dopo arriva il decreto di concessione.
Ogni progetto si colloca in una sola delle tre aree dell’Allegato A del decreto:
- nuovi veicoli e soluzioni di mobilità, sistemi di alimentazione e propulsione, comprese batterie e sistemi di gestione delle batterie, materiali e alleggerimento;
- parti, componenti, sistemi e tecnologie: intelligenza artificiale, guida autonoma e connessa, veicolo definito dal software (Software Defined Vehicle), servizi digitali, prove e collaudi;
- diversificazione e riconversione di imprese della filiera verso tecnologie strategiche, anche a duplice uso civile e militare, purché interoperabili con la mobilità sostenibile.
La terza area è quella da guardare con più attenzione se il cliente è un fornitore di componenti tradizionali, perché apre lo sportello anche a chi vuole uscire dal motore termico verso altri mercati. Il vincolo resta però la ricerca. La misura finanzia solo ricerca industriale e sviluppo sperimentale, non l’innovazione di processo come categoria a sé e non gli investimenti produttivi. Nel punteggio il «notevole miglioramento di processo» è il gradino più basso del grado di innovazione, da 0 a 6 punti contro i 12 di un nuovo prodotto (Allegato 8).
Da non confondere con gli Accordi per l’innovazione dello sportello ordinario
Lo strumento ha lo stesso nome di quello generale, ma il regolamento è un altro. Lo sportello ordinario segue il DM 4 settembre 2025, con intensità che cambiano con la dimensione d’impresa e una sua procedura: lo trovi nella nostra guida agli Accordi per l’innovazione dello sportello ordinario MIMIT. Lo sportello automotive applica invece il DM del 2021, con 50% e 25% uguali per tutti, una sola maggiorazione legata alla collaborazione con un organismo di ricerca e la fila per giorno. Portare su questo sportello le percentuali per dimensione dell’altro decreto è l’errore più probabile in una simulazione fatta in fretta.
Gli Accordi sono uno solo dei canali del piano per l’auto finanziato dal DPCM 10 giugno 2026, accanto ai contratti di sviluppo e ai contributi per i veicoli commerciali: il quadro completo, voce per voce, è nella nostra guida al DPCM automotive 2026 e alle sue misure.
Chi può partecipare agli Accordi per l’innovazione automotive
Possono presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano un’attività industriale ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, comprese le imprese artigiane della L. 443/1985, le imprese che prestano servizi ausiliari a queste (n. 5) e i centri di ricerca (DM art. 3 c. 1; DD art. 3 c. 3 lett. a). Il decreto direttoriale esclude in più le imprese agro-industriali e quelle agricole dell’art. 2135 c.c.
Il perimetro vero lo fa però la definizione di filiera automotive (DD art. 1 lett. h). Rientra chi fa ricerca e sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, rigenerazione (remanufacturing) o manutenzione avanzata di veicoli a motore per il trasporto su strada di persone e merci, ad uso civile e commerciale, e dei loro componenti, sistemi e tecnologie. Restano fuori aeronautico, ferroviario e navale. Resta fuori anche chi fa soltanto commercio, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita, e per la FAQ 2.16 i mezzi agricoli e i veicoli solo da lavoro. Non c’è un elenco di codici ATECO da rispettare: il modulo chiede l’ATECO 2025, ma decide l’attività che il progetto riguarda.
Requisiti in sintesi
| Requisito | Cosa chiede la norma | Fonte |
|---|---|---|
| Forma e registro | Forma societaria, iscrizione al Registro delle imprese; società di persone ammesse se in contabilità ordinaria, con le ultime due dichiarazioni dei redditi | DM art. 3 c. 4; FAQ 1.15; DD art. 8 c. 2 |
| Bilanci | Contabilità ordinaria e almeno due bilanci approvati; si possono usare il consolidato o i bilanci di un socio con almeno il 20%, con lettera di patronage | DM art. 3 c. 4; DD art. 8 c. 3 |
| Stato dell’impresa | Non in liquidazione né in procedura concorsuale (il concordato in continuità esclude); non impresa in difficoltà, valutata sul gruppo | DM art. 3 c. 4; FAQ 1.4 e 1.14; GBER art. 2 punto 18 |
| Cause di esclusione | Interdittiva D.Lgs. 231/2001, condanne ostative degli amministratori, DURC irregolare, decadenza per delocalizzazione, antimafia, controllo da o verso giurisdizioni non cooperative salvo presenza economica sostanziale | DD art. 3 c. 4 |
| Polizza catastrofale | Stipulata, come impone la L. 213/2023 (art. 1 c. 101): la mancanza è causa di esclusione espressa del decreto | DD art. 3 c. 4 lett. f |
| Progetto | Costi da 5.000.000 a 40.000.000 di euro; da 18 a 36 mesi; una sola area dell’Allegato A; rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo all’ambiente) | DD art. 3 c. 3 lett. c-g |
| Unità locale | In Italia; conta l’unità locale dove si svolge il progetto, non la sede legale; la disponibilità può arrivare entro l’avvio | DM art. 4 c. 2 lett. a; FAQ 2.1, 2.2, 2.4 |
| Avvio | Dopo la domanda ed entro 3 mesi dal decreto di concessione, con comunicazione entro 30 giorni | DD art. 9 c. 5 |
| Progetti congiunti | Fino a 5 soggetti, capofila compreso, con contratto di rete, consorzio o accordo di partenariato; ognuno almeno il 10% dei costi se grande impresa, il 5% negli altri casi | DM art. 3 c. 2-3 e art. 4 c. 2 lett. f; FAQ 2.9 |
Anche questa tabella è citabile con la fonte: decreto direttoriale MIMIT 17 settembre 2026 e DM 31 dicembre 2021, letti il 28 ottobre 2026. Per lo sportello ordinario i requisiti sono nella tabella dei requisiti in sintesi della guida agli Accordi per l’innovazione del DM 2025, citata più sopra.
Due esclusioni che si scoprono tardi. La prima è l’avvio anticipato. Il primo ordine vincolante di un’attrezzatura, il primo contratto di consulenza o il primo giorno di lavoro del personale sul progetto, se cadono prima della domanda, rendono il progetto non ammissibile (DD art. 9 c. 5; DM art. 4 c. 2 lett. d). La seconda è la polizza contro gli eventi catastrofali: senza, la domanda è esclusa anche se tutto il resto è in ordine.
La collaborazione con un organismo di ricerca non è obbligatoria: si può presentare da soli. Dà però la maggiorazione del contributo e fino a 3 punti nel criterio sulla qualità delle collaborazioni, e conta solo se gli organismi di ricerca sostengono insieme almeno il 10% dei costi ammissibili (DD art. 8 c. 1 lett. a n. 2; FAQ 6.2).
Quanto si ottiene: intensità, finanziamento e tetto europeo
Il contributo degli Accordi per l’innovazione automotive si calcola per categoria di costo e per soggetto, non sul progetto: 50% dei costi di ricerca industriale più 25% dei costi di sviluppo sperimentale (DM art. 6 c. 1 lett. a). La soglia di 5 milioni e il tetto di 40 riguardano la spesa, non il contributo, e l’atto non fissa un contributo massimo per beneficiario. Se in istruttoria i costi scendono a 5 milioni o meno per un taglio superiore al 20%, la domanda diventa non ammissibile (DD art. 7 c. 6).
Il finanziamento agevolato è facoltativo e vale fino al 20% dei costi ammissibili. Il tasso è pari al 20% del tasso di riferimento, che in concessione si assume uguale al tasso base europeo più 100 punti base (DD art. 7 c. 7). La durata va da 1 a 8 anni, più un preammortamento fino alla fine del progetto e comunque non oltre 3 anni dalla concessione, senza garanzie (DM art. 6 c. 4-6). Con il tasso base per l’Italia del 2,71%, in vigore fino al 30 novembre 2026 secondo la tabella della Commissione europea letta il 28 ottobre, il tasso agevolato sarebbe oggi lo 0,742%. Quello vero dipende dal tasso base del giorno della concessione.
Il prestito però ha un costo nascosto. Il suo vantaggio si misura come equivalente sovvenzione lordo (ESL, cioè quanto vale in contributo il risparmio di interessi rispetto a un prestito a mercato) e si somma all’intensità del contributo. Se la somma supera il tetto dell’art. 25 GBER, il gestore taglia il fondo perduto (DM art. 6 c. 7; FAQ 6.1). La FAQ 6.1 stima per un finanziamento pari al 20% dei costi un ESL «dall’1% al 6%». E precisa che nel confronto contano le condizioni che alzano il tetto anche quando non danno diritto alla maggiorazione del bando, come la dimensione di PMI.
| Soggetto e condizione | Contributo del bando (RI / SS) | Tetto GBER art. 25 (RI / SS) | Spazio per l’ESL del prestito |
|---|---|---|---|
| Grande impresa da sola | 50% / 25% | 50% / 25% | Nessuno: l’ESL riduce il contributo |
| Media impresa da sola | 50% / 25% | 60% / 35% | 10 punti |
| Piccola impresa da sola | 50% / 25% | 70% / 45% | 20 punti |
| Grande impresa con organismo di ricerca (almeno 10% dei costi) | 55% / 30% | 65% / 40% | 10 punti |
| Media impresa con organismo di ricerca | 60% / 35% | 75% / 50% | 15 punti |
| Piccola impresa con organismo di ricerca | 60% / 35% | 80% / 60% | 20 punti o più |
RI sta per ricerca industriale, SS per sviluppo sperimentale. Contributo e maggiorazione: DM art. 6 c. 1 e c. 2. Tetti: GBER art. 25 par. 5 e 6 (10 punti in più per le medie imprese, 20 per le piccole, 15 per la collaborazione effettiva, massimo 80%), testo consolidato al 1° luglio 2023. Nella colonna dei tetti la collaborazione è quella effettiva con un organismo di ricerca che sostiene almeno il 10% dei costi e ha il diritto di pubblicare i risultati. Il caso con il 60% sulla ricerca è il massimo del bando, non lo standard.
Esempio di calcolo su tre imprese
L’esempio è ipotetico e non riguarda un caso reale. Le regole sono quelle degli atti: intensità del DM, forfait del 20%, costi orari standard dell’Allegato 10, finanziamento al 20% dei costi, tasso base UE per l’Italia del 2,71% (tabella della Commissione aggiornata per novembre 2026). Sono ipotesi nostre la composizione dei costi, il 60% di ricerca industriale e il 40% di sviluppo sperimentale, e un margine di 220 punti base sul tasso base per il tasso di mercato. Quel margine nella realtà dipende dalla classe di rating dell’Allegato 9. Sono ipotesi anche il prestito erogato in un’unica soluzione, 6 rate semestrali di preammortamento e 16 rate costanti, l’IRES al 24% e l’IRAP all’aliquota ordinaria del 3,9% (le Regioni possono variarla fino a 0,92 punti) su imponibili capienti. I tre progetti sono identici; cambiano l’impresa e una scelta di bilancio.
- Impresa A: media impresa, da sola, chiede contributo e finanziamento.
- Impresa B: grande impresa, da sola, chiede contributo e finanziamento.
- Impresa C: la stessa media impresa di A, che però capitalizza i costi di sviluppo e li ammortizza in 5 anni.
| Passaggio | Impresa A (media) | Impresa B (grande) | Impresa C (media, sviluppo capitalizzato) |
|---|---|---|---|
| Personale a costo standard: 2.000 ore dirigente a 83 euro, 20.000 ore quadro a 47, 79.800 ore impiegato o operaio a 30 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Attrezzature, quote di ammortamento del periodo di progetto | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Consulenze e ricerca contrattuale | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Spese generali e materiali, forfait del 20% di 6.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Costi ammissibili totali (60% ricerca, 40% sviluppo) | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| Finanziamento agevolato al 20%, tasso 0,742% | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| ESL del finanziamento | 375.823 (5,22% dei costi) | 375.823 (5,22%) | 375.823 (5,22%) |
| Contributo più ESL rispetto al tetto GBER | 55,22% / 30,22% contro 60% / 35%: entra | 55,22% / 30,22% contro 50% / 25%: sfora | Entra, come A |
| Contributo sulla ricerca industriale | 2.160.000 (50%) | 1.934.506 (44,78%) | 2.160.000 |
| Contributo sullo sviluppo sperimentale | 720.000 (25%) | 569.671 (19,78%) | 720.000 |
| Contributo lordo | 2.880.000 (40,00%) | 2.504.177 (34,78%) | 2.880.000 (40,00%) |
| IRES 24% e IRAP 3,9% sul contributo | 803.520 | 698.665 | 803.520, di cui 200.880 spalmati nei 5 anni di ammortamento |
| Contributo netto delle imposte | 2.076.480 (28,84%) | 1.805.512 (25,08%) | 2.076.480 (28,84%), con tempi diversi |
| Ritenuta del 4%, nelle due letture spiegate più avanti | 91.200 o 115.200 | 79.299 o 100.167 | 91.200 o 115.200 |
| Imposte sul contributo negli anni del progetto (costi al 30, 40 e 30%) | 241.056, 321.408, 241.056 | In proporzione | 602.640 nel progetto, poi 40.176 l’anno per 5 anni |
Calcoli rifatti il 28 ottobre 2026 con uno script sulle ipotesi indicate; importi in euro. Interessi contrattuali totali del finanziamento: 77.885 euro, con rata semestrale di 92.864,42 euro.
Dalla tabella escono tre conclusioni che un calcolatore generico non dà:
- Per la media impresa il prestito si aggiunge. Il tetto GBER delle medie imprese, 60% e 35%, lascia spazio all’ESL, e il contributo resta pieno.
- Per la grande impresa senza organismo di ricerca il prestito sposta l’aiuto, non lo aumenta. Il fondo perduto scende di 375.823 euro, esattamente l’ESL, e in cambio arriva un debito da 1.440.000 euro da restituire. Se l’impresa non ha bisogno di liquidità a quel tasso, per noi conviene non chiederlo. La scelta è volontaria (DD 8 ottobre 2026, premesse) e va fatta in domanda. Chi chiede il prestito deve anche avere l’indicatore di capacità di rimborso almeno a 0,8, pena l’inammissibilità senza possibilità di rinunciare al prestito per salvarsi (DD art. 7 c. 5).
- Il 40% sulla carta vale il 28,84% dopo le imposte. I costi coperti restano deducibili, ma il contributo è imponibile per competenza, quindi le imposte arrivano mentre il progetto è in corso, prima del saldo.
Prima di costruire il piano conviene sapere se l’impresa ha i requisiti anche per altre misure, da affiancare su costi diversi: i simulatori dei bandi di Incentivimpresa lo dicono in un minuto, con requisiti e importi calcolati sul tuo caso.
Spese ammissibili ed escluse
Le voci sono cinque (DD art. 10 c. 1), con due deroghe al DM 2021 che cambiano i conti: il forfait unico del 20% per spese generali e materiali e la contabilità separata obbligatoria fra ricerca industriale e sviluppo sperimentale (DD art. 10 c. 2 e c. 4).
| Voce | Cosa entra | Condizione che decide |
|---|---|---|
| Personale | Tecnici, ricercatori e ausiliari dipendenti, a costi orari standard: per le imprese 83 euro dirigenti, 47 quadri, 30 impiegati e operai; collaboratori, somministrati e distaccati al costo del contratto | Timesheet mensili con monte ore totale e tre firme; personale stabilmente in forza nell’unità del progetto; esclusi amministrativi, contabili, commerciali e l’amministratore unico (Allegato 10; FAQ 4.1, 4.4) |
| Strumenti e attrezzature | Beni di nuova fabbricazione, per le sole quote di ammortamento del periodo d’uso nel progetto; per il leasing la sola quota capitale | Uso nel progetto documentato; mai il costo intero se la vita utile supera il progetto (DD art. 10 c. 1 lett. b) |
| Servizi | Consulenze, ricerca contrattuale, licenze, brevetti e know-how | A condizioni di mercato; mai fatture fra partner dello stesso progetto (Allegato 10, par. 1.c) |
| Spese generali e materiali | Forfait unico del 20% della somma di personale, attrezzature e servizi; diarie e trasferte sono già dentro | Nessuna rendicontazione analitica (DD art. 10 c. 2; GBER art. 25 par. 3 lett. e) |
| Escluse | Titoli di spesa sotto i 500 euro al netto IVA; pagamenti in contanti o con assegno; fatture senza CUP (codice unico di progetto); ricavi del prototipo non dedotti | Allegato 10, par. 2; DD art. 10 c. 7 |
Gli sgravi contributivi non abbassano la tariffa oraria. Il personale si rendiconta a costo standard, non a costo effettivo, quindi un esonero sul dipendente non riduce gli 83, 47 o 30 euro l’ora: contano solo ore e livello di inquadramento. Resta un dubbio di cumulo, se l’esonero è un aiuto di Stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti, che spieghiamo nella sezione fiscale. In bilancio i costi di sviluppo capitalizzati restano al costo effettivo. Tieni un prospetto di raccordo fra i due numeri: serve anche per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, la cui base va al netto del contributo.
Come si tassa e come si contabilizza il contributo degli Accordi per l’innovazione automotive
Il contributo copre costi di periodo: personale, servizi, forfait e quote di ammortamento. Nella regola generale è quindi un contributo in conto esercizio, un ricavo dell’art. 85 c. 1 lett. h) TUIR, iscritto nella voce A5 del conto economico in una sottovoce separata (OIC 12 par. 56 lett. f). Non va trattato come contributo in conto capitale tassato all’incasso: l’art. 88 c. 3 lett. b) TUIR esclude espressamente i contributi dell’art. 85 c. 1 lett. h) e quelli per beni ammortizzabili.
Quando il contributo entra nel reddito
Concorre al reddito per competenza, non quando arriva il bonifico (art. 109 c. 1 e art. 83 c. 1 TUIR). Il diritto nasce con il decreto di concessione (DM art. 11 c. 3), mentre l’importo si ridetermina a saldo e diventa definitivo con il decreto finale (DM art. 6 c. 9 e art. 13 c. 5). Nella lettura che seguiamo, spiegata nella tabella delle due letture, la conseguenza pratica è questa: i costi sostenuti fra la domanda e il decreto portano contributo nell’esercizio del decreto, anche se sono dell’anno prima, e le imposte sulla competenza dell’ultimo anno sono dovute quando il 10% a saldo deve ancora arrivare (DD art. 11 c. 6). Nell’impresa A il saldo vale 288.000 euro di contributo e 144.000 di finanziamento.
IRES, IRAP e ritenuta del 4%
Nessuna norma esclude il contributo dal reddito: concorre all’IRES e all’IRAP, perché i contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso al valore della produzione, salvo quelli correlati a costi indeducibili (art. 5 c. 3 D.Lgs. 446/1997). Dal 1° gennaio 2027 cambiano i numeri degli articoli, non le regole: gli artt. 83, 85, 88 e 109 TUIR diventano gli artt. 92, 94, 97 e 118 del testo unico del D.Lgs. 117/2026. Dato che il progetto dura da 18 a 36 mesi, la competenza cadrà quasi tutta sotto il nuovo testo.
Sulla ritenuta la nostra lettura è questa. Chi eroga contributi alle imprese trattiene il 4% a titolo d’acconto, esclusi i contributi per l’acquisto di beni strumentali (art. 28 c. 2 DPR 600/1973, dal 2027 art. 43 c. 2 dell’allegato al D.Lgs. 33/2025). Le risorse sono nazionali, del Fondo automotive (DL 17/2022, art. 22), quindi non opera l’esclusione prevista per i fondi strutturali europei. La ritenuta toccherebbe ogni erogazione del contributo, anticipo, SAL (stato di avanzamento lavori) e saldo, e si scomputa dall’IRES. Il finanziamento agevolato non è un contributo e non la subisce. Gli atti della misura non dicono se il gestore la applichi: lo si vedrà dalla prima comunicazione di erogazione.
Il finanziamento agevolato in bilancio
Nel bilancio ordinario OIC un prestito a tasso molto sotto il mercato si iscrive al costo ammortizzato, al valore attuale dei flussi scontati al tasso di mercato (OIC 19 par. 48-50). Nell’esempio, al 4,91% ipotetico, il debito iniziale è 1.081.310 euro contro 1.440.000 incassati. La differenza, 358.690 euro, va per regola fra i proventi finanziari alla prima iscrizione (OIC 19 par. 53), con IRES nell’anno di erogazione (86.085 euro al 24%). Gli anni successivi la recuperano con interessi al tasso effettivo, più alti di quelli pagati. Chi redige il bilancio abbreviato o è micro impresa può tenere il debito al nominale, senza provento (OIC 19 par. 54-55). Chi applica gli IAS/IFRS tratta il beneficio come contributo pubblico, da imputare insieme ai costi che compensa (IAS 20 par. 10A e 12).
Capitalizzare lo sviluppo cambia i tempi, non il totale
Se l’impresa iscrive fra le immobilizzazioni i costi di sviluppo (OIC 24 par. 46-49), la parte di contributo commisurata a quei costi segue l’ammortamento. Si porta a riduzione del costo (metodo diretto) oppure in A5 con un risconto passivo (metodo indiretto) (OIC 24 par. 85-87). Nell’impresa C 720.000 euro di contributo passano a conto economico per 144.000 euro l’anno, e 200.880 euro di imposte escono dagli anni del progetto. Attenzione: lo «sviluppo sperimentale» del bando e lo «sviluppo» dell’OIC 24 non coincidono, e la capitalizzazione dipende dai requisiti del par. 49, non dall’etichetta del piano.
Due effetti collaterali che pesano su una domanda futura. Il primo è il metodo contabile. Diretto e indiretto non toccano il fatturato rilevante per la dimensione PMI (voce A1), ma col diretto il totale di bilancio scende e con l’indiretto no (OIC 16 par. 88): per una media impresa vicina ai 43 milioni di attivo la scelta conta. Il secondo è che il contributo in A5 entra nel «fatturato» con cui lo sportello misura due indicatori della graduatoria del giorno. Per il decreto, infatti, il fatturato è il totale della voce A, valore della produzione (DD art. 8 c. 1 lett. a n. 3).
Dove la norma lascia due letture
| Questione | Lettura A | Lettura B | La nostra posizione |
|---|---|---|---|
| Quando rilevare il contributo | Dal decreto di concessione, per competenza sui costi sostenuti nell’esercizio, al netto di quelli a rischio di stralcio (OIC 12 par. 56 lett. f; art. 2423-bis c.c.) | Solo all’approvazione di ogni SAL, perché l’importo è rideterminato a saldo (DM art. 6 c. 9 e art. 13 c. 5) | La A è coerente con l’OIC 12; la B ha senso solo con dubbi concreti sulle spese. Non abbiamo trovato prassi dell’Agenzia su questa misura |
| Ritenuta sulla quota che copre le attrezzature | È un contributo per beni strumentali e resta fuori dalla ritenuta, se determinabile con precisione | Il contributo è unico, calcolato per categoria di ricerca, e copre quote di ammortamento, non l’acquisto: ritenuta su tutto | Decide il gestore all’erogazione; nell’esempio la differenza vale 24.000 euro di acconto per l’impresa A |
| Provento del finanziamento in OIC | Provento finanziario (C16) tutto alla prima iscrizione, testo letterale dell’OIC 19 par. 53 | Contributo pubblico per sostanza, in A5 o a risconto insieme ai costi del progetto, come nell’IAS 20 | La A è la regola, la B un’eccezione da motivare in nota integrativa; cambiano l’anno di tassazione e il valore della produzione |
| IRAP sul vantaggio del finanziamento | Se sta in C16 è fuori dalla base IRAP, che prende solo le voci A e B (art. 5 c. 1 D.Lgs. 446/1997) | È un contributo erogato in base a norma di legge e concorre «in ogni caso» (art. 5 c. 3) | La A segue la classificazione di bilancio, la B la sostanza; nessuna prassi dell’Agenzia trovata sui finanziamenti pubblici agevolati |
| Ore di un dipendente assunto con un esonero che è aiuto di Stato | Con il costo standard si rendiconta una tariffa, non il costo: l’esonero non tocca la «stessa spesa» | Per il divieto di cumulo contano i costi ammissibili: quelle ore sono lo stesso costo finanziato due volte | La B è la lettura prudente; le FAQ non ne parlano. Prima di caricare quelle ore va chiesto al gestore |
| Disciplina di revoca e sanzioni | Vale il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), perché il decreto direttoriale è uscito dopo il 1° gennaio 2026 e lo richiama agli artt. 1, 3 e 6 | Il «bando» è il DM del 2021, quindi restano le disposizioni previgenti (art. 25 c. 1 del Codice) | Propendiamo per la A; l’effetto pratico è che, se la revoca dipende da fatti imputabili al beneficiario o da una delocalizzazione, le somme da restituire portano il tasso BCE più 5 punti; nessuna maggiorazione per rinuncia o per minori spese (art. 17 c. 4 del Codice) |
Cumulo con altri incentivi e Registro nazionale degli aiuti
Qui il divieto di cumulo è più severo di quello del GBER. Sulle stesse spese non si cumula nessun altro aiuto di Stato, neppure entro il tetto europeo, e nessun de minimis (DM art. 6 c. 10; FAQ 6.5). Si cumulano invece le misure generali che non sono aiuti di Stato, anche fiscali, entro il totale dei costi sostenuti (FAQ 6.6 e 6.7). E non si cumula mai con misure che escludono esse stesse il cumulo (FAQ 6.8). Il contributo non consuma il massimale de minimis di 300.000 euro su tre anni mobili del Reg. UE 2023/2831, perché è concesso in esenzione GBER.
| Strumento sulle stesse spese del progetto | Cumulo | Regola e fonte |
|---|---|---|
| Altri contributi o finanziamenti che sono aiuti di Stato | No | Solo su costi diversi, identificabili e separati (DM art. 6 c. 10; FAQ 6.5) |
| De minimis | No | Il DM cita ancora il vecchio regolamento; oggi vale il Reg. UE 2023/2831 (FAQ 6.5) |
| Credito d’imposta ricerca e sviluppo | Sì, con la base al netto del contributo | L. 160/2019, art. 1 c. 203-bis e 204; la qualifica di misura generale non è scritta negli atti della misura, conviene farla confermare al gestore |
| Iperammortamento 2026 | Non qualificato negli atti | La FAQ 6.7 ammette il cumulo solo se il beneficio fiscale non è un aiuto di Stato; la natura dell’iperammortamento non è qualificata negli atti dello sportello |
| Esoneri contributivi sul personale del progetto | Dipende | Se l’esonero è registrato come aiuto nel Registro nazionale aiuti, vedi la tabella delle due letture |
Il credito d’imposta, il caso più frequente in un progetto di questa taglia, è spiegato nella nostra guida al credito d’imposta ricerca e sviluppo. Prima della domanda conviene comunque estrarre la visura del Registro nazionale degli aiuti e la visura Deggendorf, che accerta di non avere aiuti illegali da restituire. Senza registrazione del concedente il decreto non è efficace, e il gestore ripete il controllo prima di ogni pagamento. Come si leggono le due visure lo spieghiamo nella guida ai controlli sul Registro nazionale aiuti e sulla visura Deggendorf. Per l’aiuto registrato nel Registro l’obbligo di pubblicità della L. 124/2017 si considera assolto (art. 1 c. 125-quinquies).
Come si presenta la domanda e come si forma la graduatoria del giorno
La domanda per gli Accordi per l’innovazione automotive si presenta solo online, sulla piattaforma fondocrescitasostenibile.mcc.it, intervento «Accordi per l’innovazione nella filiera automotive» (DD art. 4 c. 2). È la stessa piattaforma delle linee gestite da Mediocredito Centrale per il Fondo per la crescita sostenibile.
- Dall’11 novembre 2026: compilazione guidata. L’atto non fissa un’ora di apertura per la compilazione (DD art. 4 c. 3). Si caricano il modulo (Allegato 1) e i documenti dell’Allegato 2: scheda tecnica, piano di sviluppo, schede DNSH, dati contabili (Allegato 5), dichiarazioni sui requisiti, sulla dimensione, sulla polizza catastrofale e antiriciclaggio. Per i progetti congiunti serve anche il contratto di collaborazione.
- Prima dell’invio: marca da bollo da 16 euro, annullata, con il numero riportato nel modulo e l’originale conservato (DD art. 4 c. 5).
- Dal 25 novembre 2026: invio dalle 10:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, pena l’irricevibilità (DD art. 4 c. 2). Il CUP lo genera il gestore dopo la domanda.
- Entro 20 giorni: verifica formale, con integrazioni da fornire entro 10 giorni (DD art. 7 c. 1 e 3).
- Entro 90 giorni dalla domanda: valutazione di merito, integrazioni entro 20 giorni; in caso di esito negativo, preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni (DD art. 7 c. 4 e 8).
- Negoziazione e accordo: l’Accordo per l’innovazione torna firmato entro 15 giorni, i documenti per la concessione entro altri 15, il decreto di concessione entro 30 giorni dai documenti, salvi i tempi dell’antimafia (DD art. 9 c. 2-4).
I soli termini scritti nel decreto, dalla domanda al decreto di concessione, sommano già circa cinque mesi, senza contare integrazioni, antimafia e il tempo fra l’esito di merito e l’invio dell’accordo da firmare: per chi invia a fine novembre, la concessione cade nel 2027. Il piano delle imposte e della liquidità va costruito su quella data, non sul 2026.
La graduatoria del giorno: quattro rapporti di bilancio
Le domande dello stesso giorno valgono come arrivate nello stesso istante (DD art. 6 c. 3). Se le risorse residue coprono tutte, passano tutte all’istruttoria. Se non le coprono, il Ministero le ordina sulla somma dei punteggi di quattro indicatori di solidità economico-finanziaria, calcolati in automatico dalla piattaforma con i dati che l’impresa dichiara nell’Allegato 5, senza istruttoria (DD art. 6 c. 4 come modificato l’8 ottobre 2026). A parità vince il progetto con il costo minore. Il gestore verifica i dati dopo e, se non tornano, ridetermina la posizione.
| Indicatore (media dei due esercizi) | Formula | Punti pieni se | Massimo |
|---|---|---|---|
| ii. Copertura delle immobilizzazioni | (mezzi propri + debiti a medio e lungo termine) / immobilizzazioni | almeno 1,2 | 5 |
| iii. Indipendenza finanziaria | mezzi propri / totale passivo | oltre 0,3 | 8 |
| iv. Oneri finanziari sul fatturato | voce C17 / totale voce A | vicino a zero: il punteggio è 7 meno il rapporto per 46,66, e si azzera da 0,15 | 7 |
| v. MOL sul fatturato | margine operativo lordo / totale voce A | almeno 0,08 | 3 |
Fonte: Allegato 8 aggiornato al 9 ottobre 2026 e DD art. 8 c. 1 lett. a n. 3; il massimo dei quattro indicatori, 23 punti, è la nostra somma. La capacità di rimborso del finanziamento (indicatore i) non entra nella graduatoria del giorno dopo la modifica dell’8 ottobre.
Fai il conto dei 23 punti prima di scegliere il giorno. Gli indicatori si calcolano sulla media dei due ultimi bilanci, quindi il punteggio di graduatoria è già scritto: rifallo con le formule dell’Allegato 8 sui bilanci del cliente prima del 25 novembre. Un’impresa con l’indipendenza finanziaria sotto 0,3 o con oneri finanziari alti perde punti che nessuna qualità del progetto recupera nella fila del giorno. Sapere quanto vale serve a decidere se arrivare il primo giorno, quando le risorse sono intere, o se aspettare di aver chiuso un bilancio migliore.
Criteri di valutazione e soglie minime
Superata la fila, il progetto si valuta nel merito su tre criteri. Per essere ammesso servono almeno 18 punti sul soggetto proponente, 25 sulla qualità della proposta, 12 sull’impatto e 70 su 105 in totale, maggiorazioni comprese (DD art. 8 c. 6-9; Allegato 8).
| Criterio | Elementi | Massimo | Soglia minima |
|---|---|---|---|
| a. Soggetto proponente | Capacità tecnico-organizzativa (12), collaborazioni (3), solidità economico-finanziaria (27, di cui 4 sulla capacità di rimborso, da non tenere sotto 3,2) | 42 | 18 |
| b. Qualità della proposta | Fattibilità tecnica (7), rilevanza dei risultati (15), grado di innovazione (da 0-6 per il miglioramento di processo a 0-12 per il nuovo prodotto) | 34 | 25 |
| c. Impatto | Interesse industriale (12), potenzialità di sviluppo (12) | 24 | 12 |
| d. Maggiorazioni | Certificazione della parità di genere (2), rating di legalità (3) | 5 | nessuna |
Dopo la concessione: erogazioni, vincoli e revoche
Contributo e finanziamento si erogano fino a 5 stati di avanzamento più il saldo, su semestri o loro multipli. Le erogazioni intermedie si fermano al 90% di ciascuna agevolazione e il 10% resta per il saldo. Se l’Accordo lo prevede, si può chiedere un anticipo fino al 30% delle agevolazioni, oppure l’intero finanziamento, con fideiussione o polizza a prima richiesta. Il gestore paga i SAL entro 60 giorni e il saldo entro 6 mesi dalla documentazione finale (DD art. 11). Gli atti non chiariscono se il 30% si calcoli anche sul finanziamento: non lo stimiamo.
| Obbligo o evento | Termine | Conseguenza |
|---|---|---|
| Avvio del progetto | Entro 3 mesi dal decreto, comunicazione entro 30 giorni | Revoca totale per mancato avvio (DD art. 14 c. 1 lett. a) |
| Primo SAL (l’anticipo non conta) | Entro 18 mesi dal decreto | Revoca totale (DD art. 11 c. 3) |
| Conclusione | 18-36 mesi, proroga motivata fino a 12 | Revoca parziale per le attività svolte, se gli obiettivi parziali sono significativi |
| Richiesta di saldo | Entro 3 mesi dalla fine del progetto | Revoca parziale (DD art. 11 c. 5) |
| Occupazione e capacità produttiva | 5 anni dalla fine del progetto, 3 per le PMI | Non ridurle in misura da compromettere gli obiettivi, non cessare né rilocalizzare: revoca (DD art. 14 c. 2 lett. z e aa) |
| Delocalizzazione fuori dall’UE e dal SEE | 5 anni dal completamento dell’investimento, 10 per le grandi imprese | Decadenza da tutte le agevolazioni, sanzione da 2 a 4 volte l’aiuto ed esclusione da altri incentivi per 5 anni, 10 per le grandi (D.Lgs. 184/2025, art. 16 c. 1 lett. b e c. 3) |
| Fusione, scissione, conferimento o cessione di ramo | Comunicazione preventiva con relazione | Erogazioni sospese fino all’assenso del Ministero, possibile revoca (DD art. 12) |
| Rate del finanziamento non pagate | Oltre un anno | Revoca per la parte non restituita; prima, interessi di mora al TUR più 3 punti (DD art. 14 c. 4 lett. a e c) |
| Monitoraggio | Primo e secondo esercizio dopo la fine | Dati di bilancio e personale qualificato (DD art. 13 c. 3) |
| Conservazione dei documenti | Almeno 10 anni dal saldo | DD art. 14 c. 2 lett. h |
Il vincolo sull’occupazione si controlla con l’ufficio paghe, non solo con il responsabile del progetto. E il gestore verifica il DURC prima di ogni pagamento: con contributi irregolari scatta l’intervento sostitutivo e i tempi di erogazione si allungano (DM art. 12 c. 8).
Gli errori che costano la domanda o il contributo
- Usare le percentuali del DM 2025. Qui l’intensità non cambia con la dimensione: 50% e 25% per tutti, con la sola maggiorazione per la collaborazione con un organismo di ricerca.
- Calcolare le spese generali con la regola del DM 2021. Il decreto direttoriale la sostituisce con un forfait unico del 20% su personale, attrezzature e servizi, che comprende anche i materiali.
- Puntare sull’ora di invio. Non c’è una gara al minuto: chi invia alle 10:00 e chi alle 17:59 dello stesso giorno sono pari, e se le risorse non bastano decidono i quattro indicatori.
- Firmare un ordine prima della domanda. Basta un impegno vincolante su un’attrezzatura o il primo giorno di lavoro del personale sul progetto.
- Dimenticare la polizza catastrofale. È causa di esclusione scritta nel decreto.
- Chiedere il finanziamento per abitudine. Per una grande impresa senza organismo di ricerca toglie fondo perduto, e con la capacità di rimborso sotto 0,8 rende la domanda non ammissibile.
- Caricare personale amministrativo o l’amministratore unico. Non entrano mai, e i timesheet senza monte ore totale o senza le tre firme fanno cadere le ore.
- Rendicontare le attrezzature per intero. Valgono solo le quote di ammortamento del periodo di progetto; per il leasing solo la quota capitale.
- Fatture senza CUP o sotto i 500 euro. Non sono ammesse; per la fattura elettronica senza CUP c’è il servizio di integrazione dell’Agenzia delle entrate, da usare prima della rendicontazione.
- Contabilizzare il contributo all’incasso. Sposta le imposte di un anno e lascia l’impresa scoperta su IRES e IRAP già dovute per competenza.
Domande frequenti sugli Accordi per l’innovazione automotive
Quando si può presentare la domanda per gli Accordi per l’innovazione automotive?
La compilazione sulla piattaforma di Mediocredito Centrale è disponibile dall’11 novembre 2026, senza un’ora fissata dall’atto. L’invio apre il 25 novembre 2026 e si fa dalle 10:00 alle 18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino all’esaurimento delle risorse. Non c’è una scadenza finale.
Conta arrivare per primi alle 10:00 del 25 novembre?
No. Il decreto direttoriale considera presentate nello stesso istante tutte le domande dello stesso giorno. Se le risorse non bastano a coprirle, l’ordine si fa sulla somma dei punteggi di quattro indicatori di bilancio (copertura delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, oneri finanziari e MOL sul fatturato), con un massimo di 23 punti. A parità passa il progetto che costa meno.
Una PMI della componentistica può partecipare da sola, senza università?
Sì. La collaborazione con un organismo di ricerca non è un requisito. Dà fino a 10 punti percentuali in più di contributo a una PMI (5 a una grande impresa) e fino a 3 punti nella valutazione, ma solo se gli organismi di ricerca sostengono insieme almeno il 10% dei costi ammissibili. Restano obbligatori i costi di almeno 5 milioni e i due bilanci approvati.
Qual è il contributo massimo per impresa negli Accordi per l’innovazione automotive?
L’atto non fissa un contributo massimo per beneficiario. Fissa i costi del progetto, da 5 a 40 milioni di euro, e le intensità: 50% sulla ricerca industriale e 25% sullo sviluppo sperimentale, fino a 60% e 35% per una PMI che collabora con un organismo di ricerca. Il contributo dipende quindi dalla quota di ricerca industriale del piano.
Conviene chiedere anche il finanziamento agevolato?
Dipende dalla dimensione. Per una PMI il valore del prestito agevolato (ESL) sta sotto il tetto europeo e si aggiunge al contributo. Per una grande impresa senza organismo di ricerca il tetto coincide con il 50% e il 25% del bando, quindi l’ESL viene tolto dal fondo perduto: nel nostro esempio 375.823 euro in meno contro un prestito di 1.440.000. In più, chi chiede il prestito deve avere la capacità di rimborso almeno a 0,8.
Il contributo degli Accordi per l’innovazione è tassato?
Sì. È un contributo in conto esercizio, un ricavo dell’art. 85 c. 1 lett. h) TUIR in voce A5, imponibile IRES e IRAP per competenza dal decreto di concessione. Con IRES al 24% e IRAP al 3,9% il 50% sulla ricerca industriale vale il 36,05% dei costi dopo le imposte, il 25% sullo sviluppo il 18,03%. I costi coperti restano deducibili.
Si applica la ritenuta del 4% sul contributo?
Nella nostra lettura sì, perché le risorse sono nazionali e la ritenuta dell’art. 28 c. 2 DPR 600/1973 esclude solo i contributi per l’acquisto di beni strumentali. Resta aperto se la quota che copre le quote di ammortamento delle attrezzature ne sia esclusa. Gli atti della misura non dicono come la applicherà il gestore: lo si vedrà alla prima erogazione. È un acconto, che si scomputa dall’IRES.
Si può cumulare con il credito d’imposta ricerca e sviluppo o con l’iperammortamento?
Con il credito d’imposta ricerca e sviluppo sì, calcolando la base al netto del contributo ricevuto sulle stesse spese, ma la sua qualifica di misura generale conviene farla confermare al gestore. Per l’iperammortamento la FAQ 6.7 ammette il cumulo dei benefici fiscali solo se non sono aiuti di Stato, e la natura dell’iperammortamento non è qualificata negli atti dello sportello: va verificata prima di contarci.
Chi gestisce lo sportello automotive, Invitalia o Mediocredito Centrale?
Il gestore è un raggruppamento con mandataria Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale, non Invitalia. Le domande passano dalla piattaforma fondocrescitasostenibile.mcc.it. Le richieste sulla presentazione si scrivono a [email protected], quelle sull’attuazione dei progetti a [email protected].
Un’officina o un concessionario di auto può partecipare?
Di norma no. La filiera del decreto comprende chi fa ricerca, progettazione, produzione, assemblaggio, rigenerazione o manutenzione avanzata di veicoli e componenti; esclude chi fa solo commercio, distribuzione, noleggio o rivendita. E il progetto deve essere di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da almeno 5 milioni di costi. Per officine e carrozzerie le strade sono altre misure.
Le risorse sono riservate in parte al Sud?
Sì. Il 40% delle risorse, 252.406.094,80 euro sulla dotazione di 631.015.237 euro letta il 28 ottobre 2026, va a progetti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Dopo 6 mesi dall’apertura le somme non impegnate possono passare al Centro-Nord. La dotazione definitiva, con i cofinanziamenti regionali, è attesa entro il 20 novembre 2026.
Come procedere con gli Accordi per l’innovazione automotive
Prima di aprire la piattaforma l’11 novembre servono tre verifiche, in quest’ordine: l’attività rientra nella filiera e il progetto in una sola area dell’Allegato A; i costi stanno fra 5 e 40 milioni con la ricerca industriale separata dallo sviluppo; i quattro indicatori dei due ultimi bilanci danno un punteggio che regge la fila del giorno. Poi la scelta sul finanziamento, che per una grande impresa è una scelta di aiuto e non solo di liquidità. Se il progetto non arriva a 5 milioni o non è ricerca, le misure nazionali e regionali di questo mese sono nella nostra mappa mensile dei bandi a fondo perduto con le scadenze.
Stai preparando un progetto per lo sportello automotive del 25 novembre? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo e rifacciamo con te il conto dei quattro indicatori e del contributo netto prima dell’invio.
Fonti ufficiali verificate il 28 ottobre 2026. Decreto direttoriale MIMIT 17 settembre 2026 (PDF), atto che apre lo sportello, per requisiti, spese, procedura, istruttoria ed erogazioni; decreto direttoriale 8 ottobre 2026 (PDF), per il criterio della graduatoria del giorno; DM 31 dicembre 2021 sugli Accordi per l’innovazione (PDF), per intensità, finanziamento agevolato e cumulo; pagina MIMIT della misura, per allegati, risorse e stato; FAQ del Ministero sulla misura; DPCM 10 giugno 2026 sul piano per la filiera automotive, per la dotazione; tassi di riferimento della Commissione europea, per il tasso base usato nell’esempio. Comunicati in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2026 e n. 242 del 17 ottobre 2026. Fisco e bilancio si basano sulle norme e sui principi contabili citati nel testo, nella versione vigente al 28 ottobre 2026; l’esempio di calcolo usa ipotesi dichiarate e non è un dato di legge.
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