TRIBUNALE DI …
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
(INDICARE SE CON DOMANDA RICONVENZIONALE OPPURE CON CHIAMATA DI TERZO) [1]
proc. n. … / … R.G.- sez. … – Giudice dott. …
Per la Società … [2], … C.F. [3] e/o P.I. …, … in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. [4] …, con sede in … ( … ), via/ piazza … n. …, … elettivamente domiciliata in …, via …, n. …, presso lo studio dell’Avv. …, C.F. [5] …, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti … allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c.[6]. Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio l’Avv. … indica l’indirizzo PEC ….
-convenuta-
CONTRO
la Società …, C.F. e/o P.I. …, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. …, con sede in …, via/p.za … n. …, rappresentata e difesa dall’Avv. …
-attrice-
PREMESSO CHE
– Con atto di citazione ritualmente notificato in data …, la società … (nel seguito, “ … ”) ha convenuto in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale la società … (nel seguito, “ … ”), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- condannare …, in persona del rappresentante legale pro tempore, a pagare la complessiva somma di … Euro oltre interessi di mora dalla data di fattura al saldo; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
– Con il presente atto si costituisce nel presente giudizio la Società …, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, contestando integralmente quanto sostenuto da controparte, in quanto infondato, per le seguenti ragioni in
FATTO
(ESPORRE – IN MODO CHIARO, SPECIFICO E SINTETICO [7] – I FATTI)
A. …;
B. …;
C. ….
DIRITTO
(ESPORRE – IN MODO CHIARO, SPECIFICO E SINTETICO – LE RAGIONI GIURIDICHE SOTTESE ALLA DOMANDA)
1) Eccezione di prescrizione.
Al di là del nomen juris attribuito dalle parti al Contratto (ossia, “consulenza”), il rapporto negoziale tra esse intercorso deve qualificarsi alla stregua di un contratto di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. c.c. In effetti l’attività della Società … si è concretizzata nella semplice agevolazione della conclusione di un contratto di franchising attraverso la relazione creata tra la Società … e …. Così ricondotta l’attività della Società … nello schema del contratto di mediazione, ne consegue che il preteso diritto di … è prescritto secondo quanto previsto dall’art. 2950 c.c. Infatti: i) il contratto concluso attraverso la mediazione resa dalla Società … è stato stipulato in data … (doc. … ); ii) la fattura per il compenso corrispondente è stata emessa e inviata dalla Società … in data … (doc. … ); iii) il sollecito di pagamento (nel caso – astratto – in cui si ritenesse tale atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione ex art. 2943, n. 4 c.c.) è stato inviato in data … (doc. … ), e, perciò, ben oltre il termine annuale di prescrizione.
2) Nel merito
In ogni caso, si eccepisce che la prestazione resa dalla Società … non ha condotto al risultato sperato.
Infatti, pur avendo il Sig. … sottoscritto il contratto di franchising con la Società …, egli non ha poi aperto alcuna attività, sicché, anche nel merito, la domanda della Società … è del tutto infondata e va, dunque, rigettata.
***
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la Società …, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di … adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare:
A. in via preliminare: accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione del diritto della Società …. per decorso del termine ai sensi dell’art. 2950 c.c.;
Nel merito:
B. rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso:
C. con vittoria di spese.
In via istruttoria [8] :
Si depositano in copia i seguenti documenti:
1. atto di citazione notificato;
2. contratto;
3. fattura n. … del …;
4. sollecito del ….
Con riserva di meglio articolare idonei mezzi istruttori, entro i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c. nonché con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli di prova richiesti da parte attrice.
(Eventuale dichiarazione di valore della causa in caso di domanda riconvenzionale o di chiamata di terzo che importino un aumento del valore della causa [9] ).
Luogo e data …
Firma Avv. …
1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023. La comparsa di costituzione e risposta deve avere un’estensione massima di 80.000 caratteri.
2. Ai sensi dell’art. 125 c.p.c. la comparsa deve contenere, tra gli altri elementi, l’indicazione delle parti.
3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l’azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).
4. Se si tratta di persona giuridica occorre indicare il nome del legale rappresentante pro tempore, la sede legale e il C.F. e/o il numero di partita IVA.
5. L’indicazione del C.F. dell’avvocato è prevista dall’art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.
6. La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. La dicitura «allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c.» attesta l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito dal nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c.
7. È importante segnalare che anche la comparsa di costituzione e risposta (così come tutti gli atti processuali) dovrà essere redatta “in modo chiaro e sintetico” (tale disposizione è contenuta nel nuovo art. 121, comma 1 c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022). Il legislatore ha quindi ormai codificato un principio già fatto proprio dall’ordinamento amministrativo (v. art. 3 d.lgs. n. 104/2010) e comunque fatto proprio dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia processual-civilistica.
8. Così come per l’atto di citazione non è elemento necessario l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione, poiché gli stessi posso essere indicati nei termini di cui alle nuove memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.
9. Ai sensi dell’art. 14, comma 3 d.P.R. n. 115/2002 «[ … ]Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta». Nel caso in cui il convenuto sia tenuto al versamento del contributo unificato (art. 14, comma 3, ultimo comma d.P.R. n. 115/2002) lo stesso è dovuto nella misura prevista dall’art. 13, comma 1 d.P.R. n. 115/2002, ossia avendo riguardo a scaglioni correlati al valore della domanda. In tal caso, il pagamento del contributo unificato, ai sensi del nuovo art. 18-bis d.P.R. n. 115/2002 (così come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 149/2022), «è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005».
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