INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14972 presentata da MAZZONI RICCARDO (POPOLO DELLA LIBERTA’) in data 20120216 — LodView

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14972 presentata da RICCARDO MAZZONI giovedi’ 16 febbraio 2012, seduta n.587 MAZZONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che: la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha previsto che i pensionati affetti dalle invalidita’ specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o, secondo le modalita’ previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche’ ai pensionati di guerra affetti da invalidita’ che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare; a decorrere dal 1 o gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della legge, fruiscono di un accompagnatore militare o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilita’, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1; l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al comma 2 puo’ essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 2; entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all’accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell’ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’ siano in grado di assicurarlo, ove spettante, nell’ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e’ previsto che debba essere corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilita’; per i soggetti con infermita’ di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sara’ corrisposto in misura ridotta al 50 per cento; alla liquidazione degli assegni di cui alla citata normativa devono provvedere le amministrazioni e gli enti gia’ competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto -: quali siano i motivi per cui non si e’ provveduto per gli anni 2010-2011 al pagamento del corrispettivo assegno integrativo previsto dall’articolo 1, comma 3, per gli aventi diritto, cosa che sta creando difficolta’ e sconcerto come segnalato piu’ volte, e inutilmente, dall’Associazione vittime civili per fatti di guerra.(4-14972)



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