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Il perimetro del condono edilizio: magazzini, servizi igienici, zone vincolate, abusi maggiori e minori | Articoli #finsubito prestito immediato


Le regole del terzo condono edilizio in zona vincolata prevedono che si possano sanare solamente le opere di minore rilevanza, coiè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, con preclusione totale per gli abusi maggiori come nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie.

E’ possibile ottenere il terzo condono edilizio, in zona vincolata, per la “realizzazione di un servizio igienico esterno all’appartamento e di un magazzino di pertinenza”? Come funziona la sanatoria straordinaria ex art.32 del DL 269/2003?

Ancora una volta ci imbattiamo in un caso ‘spinoso’, figlio del ricorso contro il respingimento dell’istanza di sanatoria per delle opere abusive realizzate su un appartamento.

 

Terzo condono e limiti più stringenti

Il Tar Lazio, nella sentenza 20265/2024 del 14 novembre, ricorda che il c.d. terzo condono previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, il quale ha fissato limiti più stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo condono, di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994.

In particolare, alla luce delle coordinate applicative del c.d. terzo condono, attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi minori – risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.

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Opere di minore rilevanza: cosa rientra nel perimetro del terzo condono

Stando alle regole del DL 269/2003, che guida l’istanza oggetto del presente ricorso, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge 326/2003 e dalla legge Regione Lazio 12/2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.

Tradotto: possono essere suscettibili della sanatoria del terzo condono edilizio, in area vincolata, solo le opere di minore rilevanza, cioè quelle corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003:

  • restauro;
  • risanamento conservativo;
  • manutenzione straordinaria.

mentre per le altre tipologie di abusi (nuove costruzioni, ristrutturazioni, aumenti volumetici) interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.

 

Terzo condono edilizio in zona vincolata: niente da fare per ampliamento con cucina e terrazzo

In virtù delle regole del terzo condono edilizio, anche nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi edilizi di minore importanza, cioè restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, e opere che non comportino nuovi volumi o superfici.

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Magazzino e servizi igienici sono off limits: ecco perchè

In definitiva, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello idrogeologico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
  • b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • c) si tratti di opere minori senza aumento di volume o superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
  • d) vi sia il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Anche ammettendo, come sostengono i ricorrenti, senza però che ci siano prove concrete a sostegno, che i due manufatti abusivi (servizi igienici e magazzino) siano stati realizzati prima dell’apposizione dei 2 vincoli a cui è stata sottoposta l’area in questione, i due abusi hanno comunque comportato un aumento volumetrico che è di per sé ostativo al rilascio della sanatoria.

Si tratta, cioè, di abusi maggiori, che sono fuori dal perimetro – ristretto, come abbiamo visto – del terzo condono edilizio.


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L’ACCESSO AL PORTALE



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