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Il futuro Accordo Stato-Regioni: migliorerà la formazione… #finsubito prestito immediato


Bologna, 26 Nov – Nelle aziende, tra i lavoratori e gli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ci si chiede quale sarà il futuro della formazione e il destino dell’Accordo Stato-Regionifinalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Quando sarà approvato l’Accordo che dovrebbe procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione? Quali sono le conseguenze dei ritardi di un Accordo che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022? Quali sono le novità della futura formazione con riferimento – in attesa del testo definitivo – alla “ bozza definitiva resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro? Cosa è successo il  7 novembre 2024, giorno del rinvio dell’approvazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni? E cosa accadrà nella prossima seduta del 28 novembre 2024?

 

Per rispondere ad alcune di queste domande, il nostro giornale ad Ambiente Lavoro 2024, a Bologna, ha proposto il 19 novembre 2024 un incontro con un format originale: non un classico seminario, ma una sorta di intervista pubblica, con domande formulate da noi e domande suggerite dai partecipanti all’evento.

 

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In questo incontro – dal titolo “ Nuovo Accordo Unico: come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia. Opinioni e riflessioni dell’avvocato Rolando Dubini” – si è parlato con l’avvocato Rolando Dubini dell’atteso nuovo Accordo Stato-Regioni e dei suoi contenuti, sempre con riferimento al contenuto della “ bozza definitiva”.

 

Questi alcuni dei temi trattati nell’intervista:

 

Inoltre le domande del pubblico si sono soffermate anche su:

  • formazione per le attività negli spazi confinati
  • formazione per i lavori in quota
  • formazione svolta prima dell’assunzione
  • formatori e soggetti formatori.

 

Ricordiamo che l’evento si è svolto prima di sapere che la Conferenza Stato-Regioni avrebbe nuovamente messo all’ordine del giorno, il prossimo 28 novembre 2024, l’approvazione dell’Accordo. Si riuscirà finalmente a compiere “l’ultimo miglio”?

 

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L’intervista si sofferma su vari argomenti:

 

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

L’intervista di PuntoSicuro a Rolando Dubini

 

 

Il futuro della formazione: la storia dell’Accordo Stato-Regioni

Come spiegare tutti i ritardi di questo Accordo? Facciamo una breve storia dell’Accordo in materia di formazione…

 

Rolando Dubini: La storia inizia nel 2008 con il decreto 81.

Il primo Accordo, quello del 2011, è arrivato tre anni e mezzo dopo. E quindi siamo un po’ su quella linea, a questo punto.

In realtà noi abbiamo il nuovo Accordo a seguito delle modifiche all’81 del 2021 e quindi in realtà l’Accordo doveva uscire nel 2022, a giugno. (…)

 

C’è una Conferenza Tecnica delle Regioni che ha elaborato il testo. La prima elaborazione era stata affidata sostanzialmente alla Regione Piemonte e Sicilia. E però dopo diversi mesi il Ministero del Lavoro e le Parti sociali hanno detto che era inaccettabile perché la concezione della formazione che trasmetteva quella bozza non era gradita, un po’ a tutti (…).

Quindi venne realizzata una seconda bozza, questa seconda bozza è stata chiusa a giugno di quest’anno, quando il Ministero del Lavoro l’ha trasmessa alle Parti sociali. Quindi quella che leggiamo solitamente è la bozza che è stata consegnata alle Parti sociali.

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Il Ministero del lavoro ha dichiarato che era definitiva perché non ci sarebbero state altre modifiche di contenuto. Quindi, a questo punto, la bozza veniva trasmessa all’ufficio legislativo del Ministero del lavoro, che è quello che fa la verifica degli errori, delle citazioni di norme. Quindi è un intervento minimale.

 

Questo testo poi è arrivato alla Conferenza Stato-Regioni ed è stato messo all’ordine del giorno del 7 novembre. Quindi il retroscena è che le Regioni hanno elaborato loro il documento attraverso i propri tecnici, se non che la Conferenza Stato-Regioni è formata dai Presidenti delle regioni, quindi dai cosiddetti governatori delle Regioni, e dai ministri competenti, ad esempio ministro del lavoro, ministro della Salute, quelli che sono coinvolti in questa partita.

Il presidente della Regione Calabria ha sollevato un’obiezione di natura tecnica (…).

 

Domani (il 20/11, ndr) ci sarà un gruppo di lavoro con le Regioni e il Ministero del Lavoro (…) e dopo questa riunione del gruppo di lavoro ci sarà la seduta del 28 novembre… (…)

 

Il futuro della formazione: le novità contenute nell’Accordo Stato-Regioni

Veniamo all’Accordo e al testo ad oggi disponibile. Cosa ne pensa di questo testo? Può indicare quali sono, a suo parere, le novità più importanti?

 

Rolando Dubini: Io direi che rispetto agli Accordi precedenti abbiamo l’accorpamento. Quello che abbiamo non è un Accordo unico, però, ad esempio, l’addestramento non può essere oggetto di Accordo perché l’articolo 37, comma 5 non rinvia all’Accordo e quindi non è possibile regolamentarlo con l’Accordo.

 

Ci sono molte novità importanti: la formazione per le imprese affidatarie, datori di lavoro e dirigenti; gli stessi preposti passano da 8 a 12 ore e se sono nelle imprese affidatarie devono avere una parte dedicata al cantiere. Poi abbiamo tutta la metodologia della formazione. Alcuni dicono che non è la più avanzata, però è anche vero che la stragrande maggioranza dei corsi di sicurezza che si fanno in Italia non tiene conto neanche della metodologia più arretrata; quindi si vuole innalzare il livello medio.

 

Tra l’altro l’Accordo prevede i requisiti minimi, quindi nulla vieta, per chi è in grado di farlo, di andare oltre i minimi. E poi sottolineano due cose importanti, che (…) la formazione va tarata sulla valutazione dei rischi e in più deve essere fatta preferibilmente per gruppi omogenei, quindi evitare di fare formazione a lavoratori che fanno cose molto diverse gli uni dagli altri. Chiunque fa attività formativa può constatare che quando ci sono soggetti omogenei c’è più interazione, c’è più discussione, c’è più partecipazione. E anche gli esempi che fa il docente sono calzanti perché uno si riconosce immediatamente. Quindi, secondo me, questi sono punti importanti.  (…)

 

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Nell’Accordo si vuole poi che realmente l’aggiornamento sia una formazione nuova, rispetto a quella obbligatoria e vengono messi dei paletti, da questo punto di vista.

 

Poi c’è un punto molto importante, che è la formazione del datore di lavoro, in una forma ancora minimale (…). Però è una grande novità, perché per tutti i datori di lavoro questo obbligo è di 16 ore, se poi operano nei cantieri come impresa affidataria 16+6, se poi vogliono fare il servizio prevenzione e protezione altre 8 ore e con questo corso di 8 ore devono redigere un documento di valutazione dei rischi, che non è una cosa da poco. Se poi appartengono a settori come le costruzioni o altre attività a rischio, come l’agricoltura, …  sono altre 16 ore che si aggiungono. Quindi in realtà c’è un disegno di rafforzare la consapevolezza per la sicurezza.

 

Sul preposto dico solo una cosa, il preposto deve fare 5 volte in 10 anni l’aggiornamento, mentre gli altri lo fanno due volte. Quindi questo che conseguenze ha? Se il preposto in 10 anni fa 30 ore di aggiornamento, mentre i lavoratori, dirigenti e datori ne faranno 12, voi capite che, anche in sede di indagine, un giudice che deve giudicare terrà un attento sguardo sul lavoro fatto dal preposto. Però il preposto va munito di strumenti.

 

Un’altra cosa importante è la verifica durante l’attività lavorativa.

L’Accordo prevede tre strumenti, prevede le statistiche infortuni, che a mio parere sono molto deboli, da questo punto di vista, perché ci sono anche aziende che fanno attività a rischio che magari hanno avuto pochi infortuni per i motivi più vari e quindi non è molto rivelatore dell’efficacia della formazione.

I questionari sono molto soggettivi, invece le check list sono un modo obiettivo per andare a vedere come si lavora. E con le checklist noi abbiamo due risultati: verifica della formazione e vigilanza. Quindi è uno strumento estremamente importante. Oppure c’è il modulo di segnalazione dei near miss in aggiunta alle check list.

 

Il futuro della formazione: i soggetti formatori e il periodo transitorio

Parliamo di soggetti formatori. Chi sono, cosa c’è di nuovo e cosa a tuo parere manca in questo Accordo?

 

Rolando Dubini: Per i soggetti formatori ci sono quelli istituzionali e quelli accreditati.

Noi abbiamo un sistema dell’accreditamento che è molto critico perché abbiamo 21 sistemi di accreditamento: 19 regioni e due province autonome. Quindi non c’è un sistema unico nazionale di accreditamento. È vero che gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, però se un ente accreditato in Emilia-Romagna va a fare formazione sulle attrezzature in Piemonte, il corso non verrà riconosciuto come valido. E quindi abbiamo questa contraddizione. Nella bozza si voleva risolvere la faccenda, ma le Regioni hanno rivendicato l’autonomia e hanno impedito che si arrivasse al mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento. Quindi questo è sicuramente un elemento di debolezza del sistema e d’altra parte dipende anche dalla Costituzione che ha attribuito alle Regioni delle competenze anche in questa materia. E quindi se non si cambia la Costituzione sarà difficile modificare questo sistema.

 

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Sui soggetti sindacali c’è poi una stretta, però il problema è che la stretta richiede un provvedimento attuativo. (…) Verrà fatto un sistema per il quale l’associazione sindacale deve essere nel Nord, Centro, Sud e isole, quindi deve avere sede nelle quattro aree geografiche. Poi deve avere un certo numero di iscritti che verrà definito col provvedimento attuativo e deve avere stipulato contratti collettivi nazionali di lavoro, non per adesione, ma come firmatario principale. (…) Nelle more del provvedimento, i soggetti che attualmente svolgono formazione come associazioni sindacali possono continuarlo a fare con l’autocertificazione, cioè dichiarano di essere in possesso dei requisiti. Però, mentre alcuni sono chiari, tu devi avere sede in tutte le aree del paese, sul numero degli iscritti non si sa qual è il criterio (…). Poi anche sugli organismi paritetici ci sarà un Repertorio che definirà quelli che sono autorizzati poi a fare la formazione. Ci sono poi le dirette emanazioni degli organismi sindacali e le dirette emanazioni sono solo quelle strutture partecipate in maniera maggioritaria dal sindacato. Quindi questo potrebbe cambiare molto le carte in tavola.

 

Un elemento importante è poi che il datore di lavoro è soggetto formatore per definizione. Ovviamente sono esclusi i corsi attrezzature, patentino, ambienti confinati, sospetti di inquinamento e anche coordinatori. Però i corsi ai propri lavoratori, dirigenti e preposti il datore di lavoro li può organizzare come soggetto formatore utilizzando docenti abilitati ai sensi del decreto interministeriale del 2013. (…)

 

(…)

 

Diciamo qualcosa sul periodo transitorio…

 

Rolando Dubini: Sono previsti due periodi transitori. Un primo per tutti: entro 12 mesi possono potranno essere avviati i corsi in base agli accordi già esistenti. Quindi “avviati”: io posso aspettare anche l’ultimo giorno dei 12 mesi – perché magari le aziende hanno programmato dei corsi, hanno i fondi che finanziano questi corsi – quindi la programmazione potrà essere rispettata. Invece il datore di lavoro deve completare le sue 16 ore, e anche le 6 ulteriori se ci sono, entro 24 mesi. Quindi è una cosa inedita questa scadenza così a lungo termine (…). Ovviamente anche le limitazioni all’e-learning valgono a partire dai 12 mesi successivi. (…)

Il periodo intermedio sul preposto invece è accelerato, perché ci sono 12 mesi entro i quali si può fare l’aggiornamento per tutti quelli che l’han fatto da più di due anni al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. (…) In realtà chi ha fatto l’Accordo ha capito l’urgenza di intervenire sul preposto. (…)

 

Altre cose importanti da aggiungere? Quali sono le conseguenze dei ritardi nell’approvazione dell’Accordo?

 

Rolando Dubini: L’articolo 37, comma 7, dice che la formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti deve avvenire – formazione e aggiornamento – secondo l’Accordo di qui all’articolo 37, comma due, secondo periodo. Quindi vuol dire che tutta la formazione – datore di lavoro ovviamente, ma anche dirigenti e preposti – è regolata esclusivamente dal nuovo Accordo Stato-Regioni. Quindi vuol dire che mancando il nuovo Accordo Stato-Regioni, in questo momento, la formazione dirigenti e preposti non è più obbligatoria. Se un’azienda viene sanzionata con un verbale, dove gli contestano la mancata formazione dirigente e preposti, nomina un difensore e questi presenta un’istanza alla Procura della Repubblica dove chiede l’archiviazione del verbale di prescrizione perché manca la base legale. Cioè, non si può sanzionare un datore di lavoro per non aver fatto la formazione che è interamente regolamentata dal nuovo Accordo. Questo errore è dovuto al fatto che si pensava che l’Accordo sarebbe entrato in vigore in tempi ragionevoli, ma il fatto di non farlo entrare in vigore ha creato questo buco normativo. Andate a leggere e vedrete che la formazione dirigenti e preposti è interamente rimessa al nuovo Accordo. (…)

 

(…)

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

NB: Le risposte si basano sul contenuto della “bozza definitiva” resa nota dal Ministero del lavoro nel mese di maggio 2024, bozza che potrebbe essere ancora soggetta a revisioni e modifiche.

 

 

Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – versione non definitiva maggio 2024.



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