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Agevolazione prima casa: chiarimenti sulla fruizione per il soggetto AIRE #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Con la risposta n. 238 del 2 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un soggetto iscritto all’AIRE e rientrato in Italia che, al momento dell’acquisto di un immobile in Italia con l’agevolazione prima casa svolge già la propria attività lavorativa in Italia e nell’atto di acquisto si impegna a trasferire la residenza entro 18 mesi, non può fruire dell’agevolazione prima casa in quanto non risulta integrato, al momento dell’acquisto dell’immobile, il presupposto di acquirente ”trasferito all’estero per ragioni di lavoro”.

Si ricorda che i soggetti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro possono beneficiare dell’agevolazione prima casa a condizione che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui (Nota 2 bis lett. a tariffa parte I allegata al DPR 131/86):

  • l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza; o
  • se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività; o
  • se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.

Pertanto, possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente (Circ. AE 16 febbraio 2024 n. 3/E):

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lett. b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della Nota II bis.

Nel caso di specie, l’istante, trasferitosi all’estero e iscritto all’AIRE, è rientrato in Italia per motivi lavorativi e ha acquistato un immobile fruendo dell’agevolazione prima casa, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile. Successivamente, l’istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all’estero e all’iscrizione all’AIRE e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza. Come chiarito dall’AE, il mancato rispetto dell’impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della prima casa.

Con la risoluzione 31 ottobre 2011 n. 105/E, è stato chiarito che laddove sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile, presentando un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

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Fonte: Risp. AE 2 dicembre 2024 n. 238



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