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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

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