#Finsubito news – Modello 770-2026: scadenza, novità e sanzioni


Il Modello 770/2026, relativo alle ritenute e ai versamenti del 2025, deve essere trasmesso telematicamente entro il 2 novembre 2026. Tra le principali novità figurano il nuovo rigo SX50, le integrazioni del quadro ST e i dati relativi ai PIR nel quadro SO. L’articolo esamina soggetti obbligati, invio unico o separato, operazioni straordinarie, procedura sperimentale F24/770 e sanzioni applicabili in caso di omissione o ritardo.

Quando scade il Modello 770/2026?
Il Modello 770/2026, relativo alle ritenute operate e ai versamenti effettuati nel 2025, deve essere trasmesso telematicamente entro lunedì 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato. La dichiarazione può essere inviata in un unico flusso oppure in un massimo di tre flussi separati.

Modello 770-2026: scadenza e dati da comunicare

Modello 770-2026Come noto il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dati sulle locazioni brevi, le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché quelle corrisposte a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nell’ambito di procedimenti espropriativi e di occupazioni d’urgenza.

La scadenza è fissata al 31 ottobre 2026 ma cadendo tale data di sabato, il termine risulta prorogato al primo giorno lavorativo utile, ossia al 2 novembre 2026 (con il Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2026, relativo all’anno di imposta 2025).

 

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Scadenza 2 novembre
Il Modello 770/2026 deve essere trasmesso entro lunedì 2 novembre, perché il 31 ottobre cade di sabato.

Anno d’imposta 2025
La dichiarazione riepiloga ritenute, versamenti, crediti e compensazioni riferiti al periodo d’imposta 2025.

Massimo tre flussi
L’invio può essere unico oppure separato in non più di tre flussi, nel rispetto delle regole di aggregazione.

Nuovo rigo SX50
Il rigo riepiloga il credito derivante dalla somma non imponibile riconosciuta nel 2025 ai lavoratori dipendenti.

F24/770 sperimentale
I piccoli sostituti che hanno utilizzato la procedura alternativa comunicano mensilmente ritenute e versamenti tramite F24.

Controllare la ricevuta
L’adempimento è completato soltanto con l’acquisizione del file e il rilascio della ricevuta telematica.

Chi deve presentare il Modello 770-2026

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che si possono identificare nei seguenti soggetti:
-società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
-enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
-enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
-associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
-società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
– i trust residenti e non residenti, nei casi in cui assumano la qualità di sostituti d’imposta;
-condomìni e società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
-società di armamento residenti nel territorio dello Stato e società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
-società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
-aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato e i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
-persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano operato ritenute alla fonte; tra queste rientrano anche i contribuenti forfetari per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati eventualmente corrisposti;
-amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto, i “curatori della liquidazione giudiziale” in caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente e senza prosecuzione dell’attività.

Invio telematico unico o separato del Modello 770-2026

Il termine ordinario per la trasmissione telematica del modello 770-2026 è fissato al 31 ottobre 2026 (scadenza prorogata al o2 11 26 per la coincidenza con i giorni festivi) e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2025 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.

Nel caso di invio separato, il flusso relativo alle locazioni brevi deve essere associato a quello del lavoro autonomo. I dati qualificati come “Altre ritenute”, riguardanti tra l’altro pignoramenti presso terzi e indennità di esproprio, devono essere aggregati a uno dei flussi principali: Dipendente, Autonomo o Capitale.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente le seguenti:

  1. presentazione del modello 770-2026: il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati; La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova dell’adempimento è costituita dalla ricevuta rilasciata dal sistema, che deve essere verificata e conservata: la semplice generazione o trasmissione del file non esclude che la dichiarazione possa essere scartata.
  2. trasmissione del modello 770-2026: è possibile la suddivisione dell’invio su un massimo di tre flussi telematici principali, corrispondenti rispettivamente alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, a quelle su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e a quelle su dividendi, proventi e redditi di capitale. I dati relativi alle locazioni brevi si possono allegare al flusso del lavoro autonomo, e quelli relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi ovvero a titolo di indennità di esproprio a uno qualsiasi dei flussi principali.

Codice 1 per il flusso unico e codice 2 per gli invii separati

È possibile effettuare due invii diversi compilando il campo “Tipologia invio” per trasmettere separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso indicando i seguenti codici:

1) codice: “1” – nel caso in cui il sostituto scelga di trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);

2) codice “2” – nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

Nota: Prima della presentazione del Modello 770/2026, il sostituto deve avere assolto gli obblighi di trasmissione delle Certificazioni Uniche secondo le rispettive scadenze.
Le scadenze CU 2026 sono:

  • 16 marzo 2026: lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 30 aprile 2026: lavoro autonomo professionale abituale e provvigioni non occasionali;
  • 2 novembre 2026: certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Quadri e principali novità del Modello 770-2026

Prima della trasmissione è opportuno verificare la corrispondenza tra i dati esposti nelle Certificazioni Uniche, le ritenute operate, i versamenti presenti nei modelli F24, gli eventuali ravvedimenti e i crediti utilizzati in compensazione. Le differenze devono essere ricostruite prima della chiusura dei quadri ST, SV e SX.

Quadro SF

 In tale quadro vanno indicati i dati identificativi dei percipienti e i campi per inserire le cifre relative a:

– redditi di capitale assoggettati a ritenuta d’acconto (per soggetti residenti non esercenti attività d’impresa);

– proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti; avviamento commerciale;

– contributi a enti pubblici e privati;

– redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti in Italia (in Stati o territori con i quali è consentito lo scambio di informazioni) non imponibili o imponibili in misura ridotta.

 Quadro SG

 Tale quadro riguarda i soggetti che corrispondono somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché i rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.

 Quadro SH

Il Quadro SH va compilato dai sostituti d’imposta persone fisiche, dai soggetti ex art. 5 del TUIR, dagli ENC non tenuti alla dichiarazione dei redditi.

Nota : nel prospetto si indicano i seguenti proventi – prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia; prestiti erogati per il tramite delle suddette piattaforme finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale ex artt. 5 e 78 del D.lgs. 117/2017 (Social Lending).

Quadro SI

Nel quadro SI devono essere indicati gli utili corrisposti nell’anno 2025 sui quali sono state applicate le ritenute previste nel rispetto delle modalità di tassazione vigenti che ha uniformato il regime di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate ( gli utili vanno indicati con riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi).

La colonna 1 del quadro è stata denominata “Utili pagati” ; nella colonna 2 vanno indicati gli utili delle società cooperative soggetti a imposta, anche se non distribuiti nell’anno 2025; nella colonna 3 va indicato il totale delle ritenute versate nell’anno sugli utili di colonna 2, riportati nel quadro ST.

Quadro SK

Vanno indicati i dati e le somme erogate nel 2025 a titolo di utili (o proventi equiparati agli utili) corrisposti da società soggette a IRES; i dati relativi alle somme derivanti da titoli e strumenti finanziari, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

La compilazione del quadro riguarda anche le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) che abbiano corrisposto utili nel 2025.

Quadro SL

 E’ da compilare da parte dei soggetti che erogano proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

Quadro SM

Il quadro SM è un quadro che compilano i soggetti che erogano proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di imposta (devono essere dichiarati nel quadro SM anche i dati di proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR PIR- compliant italiani ed esteri, assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie a seguito della decadenza del titolare di un “piano individuale di risparmio a lungo termine” (PIR) dall’agevolazione fiscale (art. 1, c. 106, legge n. 232/2016).

Quadro SO

Nel quadro SO devono essere indicati i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, e da quest’anno anche i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi, nei righi da SO9 a SO14.

 

Nota : devono compilare il quadro: gli intermediari (banche, SIM, Poste Italiane S.p.A. etc.) abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro rapporto con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997), che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario; imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

Si rammenta che in caso di trasferimento ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tale sezione deve essere compilata dall’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2025 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Quadro DI

Da compilare a cura dei soggetti che hanno presentato una “Dichiarazione Integrativa” nel 2025, con riferimento a periodi d’imposta per i quali non sia ancora trascorso il termine dell’accertamento previsto dall’articolo 43, D.P.R. 600/1973, al fine di poter gestire i dati relativi all’eventuale maggiore credito (il maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore può essere utilizzato per compensare il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Quadro ST

Il quadro ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei relativi versamenti effettuati dal sostituto.

Tra le novità del quadro ST rientra l’esposizione dell’imposta sostitutiva del 5% applicata ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La misura è prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024 e le istruzioni al modello 770/2026 richiamano, per i relativi versamenti, i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E

Nel quadro ST trovano spazio l’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, il recupero della nuova somma non imponibile e il codice V per i Campi Flegrei.

Una novità riguarda il punto 10 “Note” del quadro ST, nel quale viene introdotto il codice “V” che deve essere utilizzato quando il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 da sostituti d’imposta che risiedono o hanno la sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica dei Campi Flegrei.

Quadro SV

Il quadro SV contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti effettuati dal sostituto.

Quadro SX

È la parte in cui indicare il riepilogo dei crediti 2024 (come da Modello 770/2025) e 2025 e delle compensazioni effettuate tramite Modello F24, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

È stato introdotto il nuovo rigo SX50, destinato a esporre il credito maturato dal sostituto d’imposta che, nel corso del 2025, ha riconosciuto ai propri lavoratori dipendenti la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, prevista dall’articolo 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Si ricorda che tale beneficio è riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta in sede di erogazione della retribuzione, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, secondo le seguenti percentuali applicate al reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno:
– 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro (importo massimo 603,50 euro);
– 5.3% per i redditi da 8.500 a 15.000 euro (importo massimo 795 euro);
– 4,8% per i redditi da 15.000 a 20.000 euro (importo massimo 960 euro).

Il rigo SX50 consente al sostituto d’imposta di recuperare in compensazione, tramite Modello F24, le somme anticipate ai lavoratori a questo titolo.

Il quadro SX conferma, inoltre, l’esposizione dei trattamenti integrativi speciali riconosciuti ai settori del turismo, della ristorazione e termale per il lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi.

Per il periodo d’imposta 2025, l’agevolazione (pari al 15% delle retribuzioni lorde interessate) è stata prorogata dall’articolo 69 della Legge di Bilancio 2025 per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, in favore dei lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2024 non superiore a 40.000 euro, ampliando così il periodo di applicazione rispetto al solo primo semestre previsto per il 2024.

Quadro SY

Il quadro SY è dedicato all’indicazione dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 25, Decreto-Legge n. 78/2010, e ai dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Modello 770-2026 e operazioni straordinarie

Come noto le operazioni straordinarie modificano la forma giuridica, la struttura patrimoniale o la titolarità dell’azienda, fino a determinarne, la cessazione dell’attività (le principali fattispecie comprendono la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la liquidazione).

Ai fini della compilazione del modello 770 in presenza di operazioni straordinarie si possono presentare le seguenti casistiche:

1) Estinzione del sostituto senza prosecuzione dell’attività: in questa categoria rientrano le ipotesi nelle quali il soggetto originario si estingue e l’attività non prosegue in capo a un altro soggetto. La dichiarazione viene presentata in nome e per conto del sostituto estinto dal liquidatore, dal curatore o dal commissario liquidatore, secondo la rispettiva competenza.

2) Estinzione del sostituto con prosecuzione dell’attività: il soggetto originario si estingue, ma l’attività prosegue attraverso un altro soggetto che subentra nei precedenti rapporti. Quando l’attività prosegue in capo a un altro soggetto, il successore presenta il modello 770/2026 comprendendo anche i dati del sostituto estinto. Nel frontespizio vengono quindi indicati i dati del soggetto subentrante, mentre nei quadri devono essere mantenute distinte le operazioni riferibili al dichiarante e quelle riferibili al precedente sostituto. I quadri ST e SV devono quindi essere compilati distinguendo le ritenute e le trattenute operate dal precedente sostituto da quelle effettuate dal soggetto subentrante.

3) Operazioni senza estinzione del sostituto: il soggetto originario rimane in vita e conserva gli obblighi dichiarativi riferiti alla propria gestione. Ai fini della compilazione del modello 770 ciascun sostituto riporta nei quadri ST e SV le ritenute e i versamenti riferibili alla propria gestione. Il quadro SX viene compilato considerando i crediti maturati, le compensazioni effettuate e gli eventuali trasferimenti di credito connessi all’operazione.

Comunicazione F24/770: l’alternativa sperimentale alla dichiarazione

Il sistema alternativo F24/770, avviato in via sperimentale nel 2025, poteva essere utilizzato anche per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2025.

Possono avvalersene i sostituti d’imposta che corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non abbiano avuto alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori.

In tal caso, i dati relativi alle ritenute e trattenute operate, unitamente ai versamenti effettuati, sono comunicati mensilmente tramite il Modello F24, contestualmente ai versamenti, utilizzando l’apposito “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”: la trasmissione così effettuata sostituisce, a tutti gli effetti, la presentazione del Modello 770.

Nota: L’adesione al regime semplificato è vincolante per l’intero periodo d’imposta: chi comunica i dati tramite il Modello F24 non deve, né può, presentare il Modello 770 per il medesimo anno e la presentazione della dichiarazione annuale equivale alla scelta di non avvalersi della modalità semplificata.

Modello 770-2026 omesso o tardivo: sanzioni e ravvedimento

Entro il 2 novembre 2026 è possibile sostituire una dichiarazione già trasmessa mediante una dichiarazione correttiva nei termini. Dopo la scadenza, gli errori e le omissioni devono essere rimossi attraverso una dichiarazione integrativa, valutando contestualmente l’applicazione del ravvedimento operoso.

Occorre distinguere chiaramente:

  • dichiarazione tardiva entro 90 giorni; la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento, ferma restando la necessità di sanare separatamente eventuali omessi versamenti o altre violazioni.
  • dichiarazione omessa;
  • dichiarazione omessa presentata successivamente. Se la dichiarazione omessa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, ma entro il termine di accertamento e prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento, sulle ritenute non versate si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Se le ritenute sono state interamente versate, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. La disciplina deriva dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

Le sanzioni applicabili variano a seconda del caso ovvero:

1) sanzioni amministrative: qualora le ritenute non risultino versate, l’omessa presentazione del modello è sanzionata nella misura del 120% dell’importo non versato, con una soglia minima di 250 euro. Diversamente, laddove le ritenute siano state regolarmente versate nonostante l’omessa dichiarazione, la sanzione applicabile si colloca in una forbice compresa tra 250 e 2.000 euro (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

2) presentazione tardiva: se la dichiarazione, in presenza di ritenute non versate, viene trasmessa oltre il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro i termini di accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, trova applicazione la sanzione base del 25% prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, elevata al triplo. A ciò si affianca una sanzione accessoria, pari a 50 euro per ciascun nominativo, nel caso in cui dal modello risultino omessi uno o più percipienti.

3) sanzione per gli intermediari: per gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, il ritardo nell’invio espone a una sanzione compresa tra 516 e 5.164 euro. Va ricordato, sul punto, che la legge n. 296/2006 ha ricondotto tali violazioni nell’ambito delle sanzioni tributarie, consentendo così l’accesso al ravvedimento operoso anche agli intermediari stessi.

4) sanzioni penali: prevista la reclusione da 2 a 5 anni per l’omessa presentazione della dichiarazione qualora l’importo delle ritenute non versate ecceda 50.000 euro, precisando che non integra omissione la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza naturale. L’omessa dichiarazione del sostituto assume rilevanza penale quando:

  • è sorretta dal dolo specifico di evasione;
  • le ritenute non versate superano 50.000 euro;
  • la dichiarazione non è presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Prevista inoltre la a reclusione da 6 mesi a 2 anni per l’omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta, qualora il debito non risulti estinto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo che sia in corso un piano di rateazione (la responsabilità penale permane nell’ipotesi di decadenza dal beneficio rateale, sempre che il debito residuo superi 50.000 euro).

In conclusione

La scadenza del 2 novembre non richiede soltanto l’invio del file: la correttezza del Modello 770/2026 dipende dalla preventiva quadratura tra Certificazioni Uniche, ritenute operate, versamenti, ravvedimenti e crediti utilizzati in compensazione. È questo controllo, più della trasmissione telematica in sé, a ridurre il rischio di scarti, avvisi e successive contestazioni.

 

Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi

Sabato 31 ottobre 2026

📌 BOX OPERATIVO – I controlli prima dell’invio del Modello 770-2026

Prima di trasmettere il Modello 770/2026 è opportuno:

  • verificare l’anagrafica del sostituto e del rappresentante;
  • controllare le CU trasmesse;
  • confrontare ritenute e versamenti F24;
  • ricostruire ravvedimenti e versamenti tardivi;
  • verificare le addizionali regionali e comunali;
  • controllare i crediti provenienti dal Modello 770/2025;
  • riconciliare le compensazioni effettuate;
  • verificare i quadri ST, SV e SX;
  • controllare il nuovo rigo SX50;
  • utilizzare le specifiche tecniche aggiornate;
  • eseguire il controllo telematico;
  • verificare e conservare la ricevuta di acquisizione.

🔎 FOCUS TECNICO – Le tre date delle Certificazioni Uniche

Per la CU 2026 non esiste un’unica scadenza di trasmissione:

  • 16 marzo 2026 per lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 30 aprile 2026 per lavoro autonomo professionale abituale e provvigioni non occasionali;
  • 2 novembre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non utilizzabili nella dichiarazione precompilata.

La consegna della certificazione al percipiente resta regolata separatamente.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE – La quadratura viene prima dell’invio del Modello 770-2026

Il Modello 770/2026 non deve essere considerato un semplice adempimento telematico. Il controllo principale riguarda la coerenza tra ciò che il sostituto ha trattenuto, dichiarato nelle CU, versato con F24 e utilizzato in compensazione.

Gli eventuali errori rilevati prima del 2 novembre possono essere corretti nei termini. Dopo la scadenza occorre invece valutare dichiarazione tardiva, integrativa e ravvedimento in relazione alla singola violazione.

❓ FAQ – Modello 770-2026

Quando scade il Modello 770/2026?
La trasmissione deve essere effettuata entro il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

Il modello può essere trasmesso in più invii?
Sì. È possibile effettuare un unico invio oppure suddividere la dichiarazione in un massimo di tre flussi, nel rispetto delle regole di aggregazione.

Una dichiarazione inviata entro 90 giorni è considerata omessa?
No. La dichiarazione tardiva entro 90 giorni è valida, ma la tardività deve essere regolarizzata e devono essere sanate separatamente le eventuali altre violazioni.

Chi ha utilizzato la comunicazione F24/770 deve presentare anche il modello annuale?
Non per i dati già comunicati attraverso la procedura sperimentale, equiparata all’esposizione nella dichiarazione annuale, purché siano state rispettate tutte le condizioni previste.

La trasmissione del file dimostra l’avvenuta presentazione?
Non da sola. Occorre verificare la ricevuta di acquisizione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e accertarsi che il file non sia stato scartato.

 

Scadenze, quadrature e modifiche ai modelli dichiarativi richiedono controlli sempre più puntuali. Continua a seguire Commercialista Telematico per gli approfondimenti operativi sul Modello 770, sugli adempimenti dei sostituti d’imposta e sulle relative sanzioni.


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