Società che dichiarano di avere accesso a capitali internazionali, intermediari che rilanciano operazioni mai verificate e garanzie bancarie presentate come liquidità immediatamente disponibile. Dagli accertamenti dell’FBI agli avvertimenti della Banca d’Italia, un fenomeno che continua ad alimentarsi attraverso documenti, commissioni e aspettative di finanziamento.
C’è un mercato finanziario che non compare nelle statistiche sui prestiti bancari, non dispone di quotazioni ufficiali e non ha bisogno di una sede operativa riconoscibile. Si muove attraverso telefonate, messaggi, presentazioni riservate e documenti che passano da un intermediario all’altro. Le cifre sono quasi sempre importanti: 50, 100, talvolta 500 milioni di euro. Le banche citate appartengono spesso alla fascia più prestigiosa della finanza internazionale. Il denaro, invece, raramente è accompagnato dalla prova di una reale disponibilità.
In Italia questo ambiente trova spazio soprattutto tra operatori commerciali, procacciatori d’affari e soggetti che si presentano come advisor finanziari o mandatari di investitori esteri. Una proposta arriva da Londra, Dubai, Zurigo o Singapore, viene inoltrata a un contatto italiano, raggiunge un altro intermediario e prosegue fino all’imprenditore che cerca liquidità per un’acquisizione, un investimento industriale o un’operazione internazionale.
Non è necessario che tutti conoscano l’origine della proposta. Spesso ciascuno sostiene di avere rapporti con qualcuno che, a sua volta, avrebbe accesso a un soggetto capace di procurare il finanziamento. La credibilità dell’operazione finisce per dipendere dalla successione delle presentazioni personali, più che dall’esistenza di un impegno finanziario verificabile.
Il punto è proprio questo. Una catena commerciale può moltiplicare i contatti e le aspettative di commissione, ma non può creare capitale che nessun finanziatore abbia deliberato di mettere a disposizione.
Le offerte ricorrenti riguardano Bank Guarantees, Standby Letters of Credit, comunemente indicate come SBLC, lettere di credito e presunti programmi di monetizzazione. Talvolta compare la sigla BLC, meno precisa sotto il profilo tecnico. Gli strumenti vengono descritti come garanzie emesse da primarie banche internazionali, utilizzabili per ottenere immediatamente una percentuale del loro valore nominale.
Una garanzia da 100 milioni, secondo una delle rappresentazioni commerciali più diffuse in queste proposte, potrebbe generare 40 o 50 milioni di liquidità. La percentuale viene presentata come un parametro quasi automatico, mentre le condizioni effettive dell’operazione rimangono indefinite.
Nella pratica bancaria non funziona così.
Una SBLC autentica è un impegno indipendente assunto da un istituto emittente secondo condizioni contrattuali determinate. Può garantire obbligazioni commerciali o finanziarie e, in presenza di adeguati presupposti, sostenere una nuova operazione creditizia. Non costituisce però, per il solo fatto di esistere, una somma di denaro immediatamente disponibile.
Un istituto chiamato a finanziare un’impresa sulla base di una garanzia deve valutare il debitore, la banca emittente, il testo dell’impegno, le condizioni di escussione, la durata, i rischi giuridici e le modalità di recupero. Deve soprattutto assumere una propria decisione creditizia.
Una società privata può legittimamente detenere risorse, finanziare operazioni nei limiti della normativa applicabile o organizzare la raccolta di capitali. Non può tuttavia sostituire con una propria dichiarazione l’obbligazione di una banca che non abbia effettivamente assunto quell’impegno.
Eppure, in molte delle proposte che circolano tra intermediari, proprio questa distinzione tende a scomparire.
Il nome dell’istituto bancario viene utilizzato come prova implicita della disponibilità del denaro. Un documento preliminare diventa, nel linguaggio commerciale, una garanzia già ottenuta. Una manifestazione d’interesse viene presentata come finanziamento approvato. Una procedura da avviare viene descritta come un’operazione pronta per l’erogazione.
Non sono passaggi equivalenti.
La questione è nota alle autorità americane da molti anni. Il 18 marzo 2019 l’Internet Crime Complaint Center dell’FBI pubblicò una comunicazione dedicata proprio alle false Standby Letters of Credit. L’agenzia descriveva soggetti che dichiaravano collegamenti con istituzioni bancarie autentiche e accesso a grandi disponibilità finanziarie, utilizzando anche documenti SWIFT contraffatti per convincere potenziali investitori.
L’FBI richiamava in particolare l’impiego dei messaggi MT799 e MT760, le richieste di commissioni anticipate, i riferimenti a fondi bloccati e l’offerta di finanziamenti apparentemente privi di rischio.
Si tratta di terminologia bancaria reale, ed è proprio questo a renderne possibile l’impiego improprio. Un messaggio MT760 è utilizzato nell’ambito delle comunicazioni bancarie relative a garanzie e standby. Non dimostra automaticamente l’esistenza di fondi depositati e vincolati. L’MT799 è un formato di messaggistica libera: non equivale, per sua natura, a una delibera di finanziamento.
La distinzione non è un dettaglio tecnico. È quella tra una comunicazione bancaria, un’obbligazione di garanzia e un’erogazione effettiva di capitale.
La storia giudiziaria americana offre esempi concreti di quanto possa costare confondere questi livelli.
Nel 2022, nel New Jersey, tre uomini furono riconosciuti colpevoli in un procedimento riguardante un’operazione nella quale una società dichiarava di poter ottenere una SBLC sostenuta da un miliardo di euro in contanti oppure da obbligazioni collegate all’oro messicano.
La controparte voleva utilizzare lo strumento per finanziare operazioni di compravendita internazionale di oro. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, venne presentata anche una falsa lettera attribuita a una grande banca internazionale, apparentemente disponibile all’emissione.
Gli imprenditori trasferirono 800.000 dollari, parte di un milione richiesto per le presunte spese bancarie. La garanzia promessa non fu fornita e il denaro venne utilizzato per finalità personali dagli organizzatori dell’operazione.
Un altro procedimento, relativo alla cosiddetta Dominion Bank, ha riguardato un’organizzazione che si presentava come capace di fornire credito e strumenti finanziari. Secondo le autorità federali, almeno 60 soggetti subirono perdite complessive superiori a quattro milioni di dollari. Tra gli strumenti utilizzati figuravano anche standby letters of credit prive di valore, consegnate in cambio di pagamenti anticipati.
Un precedente ancora più vicino al fenomeno della monetizzazione coinvolse tre società di produzione cinematografica, una delle quali britannica. Un intermediario prometteva di procurare SBLC da banche estere e utilizzarle per ottenere finanziamenti milionari. Il Dipartimento di Giustizia americano ha documentato perdite complessive per 780.000 dollari. Nel 2017 uno degli organizzatori fu condannato a 33 mesi di reclusione.
Queste vicende non dimostrano che ogni offerta internazionale di garanzie sia irregolare. Dimostrano però che la promessa di ottenere uno strumento bancario può diventare essa stessa l’oggetto dell’operazione commerciale, anche quando il finanziamento sottostante non esiste.
Il fenomeno non si ferma agli Stati Uniti.
Nel 2008 il Financial Investigation Bureau della Camera di Commercio Internazionale esaminò una presunta Standby Letter of Credit da un miliardo di euro. Il documento venne sottoposto a verifica direttamente presso la banca indicata come emittente. L’esito fu inequivocabile: la garanzia era falsa.
La vicenda è significativa perché l’accertamento non dipese soltanto dall’aspetto esteriore del documento. Furono esaminati anche il linguaggio utilizzato, le procedure descritte e la compatibilità dell’operazione con le normali prassi bancarie.
In Belgio, nell’agosto 2026, l’autorità di vigilanza FSMA ha segnalato 26 ulteriori operatori coinvolti in offerte di credito fittizie rivolte ai consumatori. Non si trattava necessariamente di SBLC o di grandi operazioni societarie, ma il meccanismo presentava un’affinità precisa: soggetti che si qualificavano come finanziatori o intermediari, talvolta utilizzando denominazioni riconducibili a istituzioni conosciute, chiedevano denaro prima della concessione del credito promesso.
La dimensione internazionale del fenomeno è documentata. Più difficile è quantificare con precisione quella italiana delle catene di intermediari che propongono garanzie e monetizzazioni. Non esiste, nelle fonti pubbliche esaminate, una statistica nazionale che consenta di contarle o di stimare con attendibilità il capitale nominale delle operazioni circolanti.
Questo limite non va nascosto. Sarebbe scorretto trasformare una percezione maturata negli ambienti commerciali in un dato statistico.
Esistono però riscontri istituzionali sulle criticità del mercato italiano delle garanzie.
Il 18 luglio 2025 Banca d’Italia, IVASS e ANAC hanno richiamato l’attenzione sui rischi derivanti da fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie false oppure provenienti da soggetti non legittimati.
Già nel 2020 le autorità avevano segnalato un problema ulteriore: garanzie formalmente emesse da soggetti abilitati, ma risultate inefficaci al momento dell’escussione per insolvenza del garante o per difficoltà contrattuali.
Le comunicazioni riguardano un ambito più ampio delle SBLC offerte nei presunti programmi di monetizzazione. Rimangono tuttavia rilevanti perché chiariscono un principio essenziale: la presenza di un documento e la qualificazione formale dell’operatore non garantiscono, da sole, che l’impegno possa essere effettivamente fatto valere.
Per l’imprenditore italiano il problema assume una caratteristica particolare quando la proposta attraversa numerosi intermediari.
Chi riceve il documento spesso non conosce la banca emittente, non ha accesso al soggetto che dovrebbe finanziare l’operazione e non può confrontarsi direttamente con chi ha originariamente formulato l’offerta. Le richieste di chiarimento vengono inoltrate lungo la stessa catena dalla quale proviene la proposta.
Ogni intermediario sostiene di dover proteggere il proprio contatto. Compaiono accordi NCND, contratti IMFPA, clausole di non circonvenzione e procedure per la ripartizione delle commissioni.
Sono strumenti contrattuali che possono avere impieghi legittimi. Diventano problematici quando la tutela dei rapporti commerciali viene utilizzata per impedire una verifica indispensabile sull’esistenza della controparte bancaria.
Il paradosso è evidente. Si disciplinano con precisione le commissioni su un finanziamento che nessuno ha ancora dimostrato di poter erogare.
Una catena di sei intermediari può discutere per settimane la divisione di una provvigione del 2% su cento milioni di euro. Ma la precisione con cui vengono ripartiti due milioni di commissioni potenziali non dimostra l’esistenza dei cento milioni sui quali quelle commissioni dovrebbero maturare.
L’illusione cresce quando il documento contiene sigle tecniche, riferimenti alle norme ICC, dichiarazioni di provenienza lecita dei fondi, menzioni di banche internazionali e procedure dettagliate.
L’imprenditore può avere difficoltà a valutare il contenuto. L’intermediario, a sua volta, può considerarlo credibile perché ricevuto da un professionista che sostiene di conoscere personalmente il soggetto proponente.
Si forma così un circuito nel quale ciascuno attribuisce ad altri la responsabilità delle verifiche. L’autorevolezza non deriva da un accertamento indipendente, ma dal numero di persone che hanno già inoltrato la stessa documentazione.
Non tutti i partecipanti a questi circuiti agiscono necessariamente con intenzioni ingannevoli. Alcuni possono essere inconsapevoli della reale natura della proposta, altri possono trascurare verifiche essenziali pur di non perdere una possibile commissione. Le eventuali responsabilità dipendono dalle condotte concrete, dalle dichiarazioni rese e dall’attività effettivamente svolta.
Per una banca, invece, l’analisi parte da questioni molto meno suggestive.
Chi è il debitore? Quale obbligazione viene garantita? Quale istituto ha assunto l’impegno? Chi ha approvato il finanziamento? Quali condizioni devono essere soddisfatte prima dell’erogazione? Come vengono effettuati i controlli sull’origine dei fondi, sulle controparti e sull’operazione sottostante?
Nessuna di queste domande può essere sostituita dalla dichiarazione di un intermediario secondo cui i capitali sarebbero già disponibili presso una piattaforma internazionale.
Le garanzie autentiche hanno un impiego importante nel commercio e nella finanza. Le SBLC sono utilizzate per mitigare rischi di pagamento e di adempimento. I finanziamenti possono essere strutturati con garanzie bancarie, collaterale, contratti commerciali e impegni di acquisto. Esistono inoltre operazioni legittime di private placement e finanziamenti erogati da soggetti non bancari.
La criticità nasce quando questi istituti reali vengono utilizzati per descrivere un presunto mercato riservato nel quale garanzie bancarie sarebbero acquistabili, affittabili o monetizzabili quasi automaticamente, senza una controparte creditizia verificabile.
La Securities and Exchange Commission americana e il Dipartimento del Tesoro hanno dedicato specifici avvertimenti ai cosiddetti Prime Bank Investment Programs, nei quali vengono prospettati rendimenti elevati e rischi praticamente inesistenti attraverso strumenti bancari e circuiti privilegiati.
La persistenza di queste offerte merita anche una lettura sociale. Una società che fatica ad accedere al credito ordinario può essere più disponibile ad ascoltare chi promette una soluzione rapida e internazionale. Un intermediario può investire mesi nella ricerca di controparti senza riconoscere che la struttura originaria non sia stata verificata. Più tempo viene dedicato alla trattativa, più difficile può diventare ammettere che non esistano le condizioni per realizzarla.
Il costo non riguarda necessariamente soltanto le commissioni eventualmente anticipate. Comprende consulenze, viaggi, documentazione, trattative commerciali interrotte e opportunità di investimento rinviate nell’attesa di un capitale che non arriva.
Il rischio reputazionale è altrettanto concreto. Un intermediario che diffonde garanzie inesistenti senza verificarle può compromettere la propria credibilità anche quando non abbia partecipato consapevolmente alla costruzione dell’operazione.
Una società che dichiara di possedere fondi deve poter dimostrare la disponibilità effettiva e il titolo in base al quale può utilizzarli. Se invece promette un finanziamento bancario, deve identificare l’istituto che lo ha approvato e le condizioni alle quali verrà erogato. Una semplice attestazione di disponibilità a una determinata data non prova necessariamente che il denaro sia libero, riservato alla transazione o destinato al beneficiario.
Questo è il confine che separa l’intermediazione commerciale da un’operazione finanziaria concretamente realizzabile.
L’esistenza di una rete internazionale di contatti può avere un valore professionale. Non costituisce però una riserva di capitale, una delibera bancaria o un diritto al finanziamento.
Il mercato italiano delle garanzie milionarie continuamente rilanciate tra intermediari solleva quindi una questione che riguarda la qualità stessa dell’attività di consulenza finanziaria.
Prima ancora di discutere il rendimento dell’investimento, il costo della garanzia o la percentuale di monetizzazione, occorre poter identificare il soggetto che assume il rischio e l’obbligazione che rende possibile l’operazione.
Altrimenti, ogni passaggio commerciale aggiunge un intermediario, non una fonte di finanziamento.
La differenza tra cento milioni promessi e cento milioni realmente disponibili non si misura dal prestigio dei nomi riportati su un documento. Si misura dalla capacità di dimostrare chi possiede il capitale, chi si è impegnato a erogarlo e chi risponde giuridicamente se quell’impegno non viene rispettato.
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