Trasparenza e incentivi tecnici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: ANAC supera il precedente orientamento sulla pubblicazione nominativa dei compensi.
Dopo l’articolo pubblicato lo scorso 19 settembre 2025, Franca Bonanata, Segretario Generale Provincia di Como, e Bruno Susio, CEO di Sistema Susio srl, tornano con un nuovo approfondimento sul tema della trasparenza in materia di incentivi tecnici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito della pubblicazione da parte di ANAC dello schema di provvedimento attuativo dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione pubblica lo schema di provvedimento attuativo dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, destinato a ridisciplinare gli obblighi di trasparenza concernenti i contratti pubblici. Il nuovo provvedimento, una volta approvato in via definitiva, sostituirà la delibera ANAC n. 264 del 2023 e le successive modificazioni.
Lo schema, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 ottobre 2026, recepisce le innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 209/2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici, nonché gli orientamenti maturati nel corso della prima applicazione della disciplina e il ruolo sempre più centrale assunto dalle piattaforme di approvvigionamento digitale nella gestione del ciclo di vita dei contratti.
Il provvedimento individua gli atti, i documenti, le informazioni e i dati che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a rendere accessibili nella sezione “Amministrazione trasparente”, in attuazione dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 28 del Codice dei contratti pubblici.
Tra le novità di maggiore interesse, lo schema affronta e finalmente risolve la controversa questione relativa agli obblighi di pubblicazione degli incentivi per funzioni tecniche.
Il precedente orientamento dell’ANAC
Sul tema degli incentivi tecnici, l’Autorità richiama il proprio precedente orientamento espresso nella delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, avente ad oggetto la pubblicazione dei compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
In tale occasione ANAC aveva ritenuto che gli incentivi corrisposti ai dipendenti dovessero essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”, con l’indicazione del nominativo del percettore, dell’oggetto dell’incarico, della durata e del compenso riconosciuto, qualificando tale adempimento come applicazione dell’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013.
Sebbene formalizzato già nel 2020, l’orientamento dell’ANAC era rimasto sostanzialmente sconosciuto a gran parte delle amministrazioni. La sua effettiva portata è emersa soltanto a seguito del parere del 23 luglio 2025 (fascicolo ANAC n. 2764/2025), con il quale l’Autorità ne ha confermato la perdurante validità. Il parere ha ricevuto ampia eco sulla stampa specializzata e tra gli operatori del settore, contribuendo a riportare all’attenzione una questione fino ad allora sostanzialmente trascurata. Da quel momento si sono registrati orientamenti applicativi differenziati: talune amministrazioni hanno dato integrale attuazione alle indicazioni dell’Autorità procedendo alla pubblicazione nominativa degli incentivi tecnici; altre hanno adottato modalità di pubblicazione anonimizzata; altre ancora hanno ritenuto che la diffusione dei dati identificativi dei dipendenti non fosse assistita da un’adeguata base giuridica, in particolare alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Le criticità interpretative dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013
Le principali perplessità riguardavano l’effettivo ambito applicativo dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013.
La disposizione prevede la pubblicazione dell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, ma non contiene una definizione legislativa del concetto di “incarico”. In assenza di una specifica precisazione normativa, numerose amministrazioni hanno ritenuto che il legislatore avesse inteso fare riferimento alle attività ulteriori rispetto alle ordinarie mansioni lavorative e, quindi, ai soli incarichi cosiddetti extra officium.
A sostegno di tale interpretazione veniva richiamato l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 che, nel disciplinare gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, dispone che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.
Il riferimento legislativo agli incarichi “non compresi nei compiti e doveri di ufficio” sembrava, infatti, coerente con una lettura dell’art. 18 limitata alle attività ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte nell’ambito del rapporto di lavoro.
Se tale ricostruzione fosse stata ritenuta corretta, l’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 18 non avrebbe potuto estendersi alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali del dipendente, ancorché remunerate mediante specifici compensi accessori.
In questa prospettiva, oltre agli incentivi per funzioni tecniche, sarebbero risultati estranei all’obbligo di pubblicazione nominativa anche gli incentivi correlati alle attività di recupero dell’evasione tributaria, i compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti e quelli eventualmente riconosciuti ai componenti interni delle commissioni di concorso.
Si tratta, infatti, di attività riconducibili ai compiti e ai doveri d’ufficio e che, soprattutto con riferimento ai provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti, costituiscono espressione dei poteri del datore di lavoro pubblico esercitati nell’ambito dell’art. 2103, primo comma, del Codice civile.
Secondo tale impostazione, la pubblicazione nominativa dei compensi avrebbe comportato la diffusione di dati personali in assenza di una specifica base giuridica, con possibili profili di incompatibilità rispetto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Proprio per tali ragioni, alcune amministrazioni hanno sottoposto specifici quesiti al Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo di chiarire la corretta interpretazione del quadro normativo. Tali richieste, tuttavia, non hanno ricevuto riscontro, nonostante i successivi solleciti formulati dagli enti interessati.
Il superamento del precedente orientamento
Lo schema di provvedimento attualmente in consultazione segna un evidente mutamento di prospettiva rispetto all’orientamento sino ad oggi seguito dall’Autorità. ANAC, infatti, supera la tesi che riconduceva gli incentivi tecnici agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, recependo le osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali nei pareri n. 129 del 10 marzo 2025 e n. 471 dell’8 agosto 2025. Non può sfuggire come il primo di tali pareri fosse già stato reso alcuni mesi prima del parere ANAC del 23 luglio 2025 (fascicolo n. 2764/2025), nel quale l’Autorità aveva invece ribadito la necessità della pubblicazione nominativa degli incentivi tecnici. Ne emerge, pertanto, un significativo ripensamento interpretativo destinato a incidere profondamente sulle prassi applicative adottate dalle amministrazioni.
La scelta emerge chiaramente dalla parte dispositiva dello schema di delibera, ove si prevede che le informazioni relative agli incentivi per funzioni tecniche siano pubblicate in forma aggregata con riferimento al singolo contratto, senza indicazione nominativa dei dipendenti beneficiari.
L’approdo cui perviene l’Autorità appare particolarmente significativo perché consente di superare una lettura che aveva suscitato diffuse perplessità applicative e che aveva dato luogo a comportamenti non uniformi da parte delle amministrazioni.
La soluzione proposta realizza infatti un punto di equilibrio tra le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e il principio di minimizzazione dei dati personali, confermando la piena conoscibilità delle risorse destinate agli incentivi tecnici senza rendere necessaria la diffusione dei nominativi dei singoli dipendenti percettori.
Qualora il testo venga confermato nella versione posta in consultazione, gli enti potranno finalmente disporre di un quadro interpretativo univoco, chiarendo un profilo che ha dato luogo a significative incertezze interpretative ed ha registrato applicazioni non uniformi.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





