#Finsubito news – La carta d’identità dopo i 70 anni non scade più, ma la Cie «eterna» crea problemi con le Sim: non tutti gli operatori si sono adeguati


La legge abolisce la scadenza per i documenti emessi agli over 70 ma operatori e banche devono riscrivere i sistemi per un campo (la data di fine validità) che non esiste più. Il caso del chip che si «spegne» entro dieci anni

Era una delle nuove norme del decreto semplificazioni: «La carta di identità elettronica (…) rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell’espatrio». In apparenza una buona idea: risparmi per lo Stato (l’emissione delle Cie con chip è costosa) e vita più semplice per tutti quei grandi anziani che hanno bisogno di un documento valido ma hanno difficoltà pratiche per il rinnovo.
In verità la norma si sta traducendo in problemi pratici per i cittadini che già ne hanno una in mano: dall’emissione di una nuova Sim  all’accesso a servizi digitali di vario tipo. Fino al paradosso: la Cie ha una vita illimitata solo in teoria, ma dopo 10 anni comunque «scade», almeno se si vuole utilizzarla in tutte le sue funzionalità.

A ben guardare, le due righe di caratteri sul retro della carta (nella banda a lettura ottica che scanner e lettori elettronici decifrano in un istante) la carta d’identità «senza scadenza» una scadenza ce l’ha: 990101. Tradotto dal formato internazionale anno-mese-giorno, 1° gennaio 2099. Sul fronte, nello stesso campo, c’è scritto «ILLIMITATA». Stessa tessera, due risposte diverse alla stessa domanda. 
Una norma chiara sulla carta che, a poco più di tre mesi dal debutto, sta costringendo operatori telefonici, banche e gestori di servizi digitali a rimettere mano ai propri sistemi, perché per decenni l’Italia ha insegnato ai computer che un documento d’identità, prima o poi, scade.




















































L’eternità secondo le macchine

I problemi cominciano quando l’eternità va tradotta in un formato pensato per le date. Lo standard ICAO 9303, a cui le carte d’identità europee devono conformarsi, prevede nella banda ottica un campo scadenza di sei cifre, e il Viminale ha scelto di riempirlo con 990101. Per la gran parte dei lettori significa 2099. Ma l’anno a due cifre è una vecchia trappola dell’informatica: molte librerie software, davanti a un «99», scelgono per impostazione predefinita il secolo scorso, e un programma scritto senza pensarci leggerebbe 1° gennaio 1999, cioè un documento scaduto da ventisette anni. Sarà un caso limite, ma dice quanto la parola «illimitata» stia stretta dentro sistemi nati per gestire scadenze.

La carta eterna sta creando guai prima di tutto con le compagnie telefoniche.
Dal 2005, con le norme antiterrorismo del cosiddetto decreto Pisanu, chi intesta una Sim deve essere identificato e i dati del suo documento vanno registrati. Nei sistemi delle compagnie quei dati comprendono, quasi sempre, la data di scadenza: un campo obbligatorio, spesso presidiato da controlli automatici che rifiutano date passate o troppo lontane da quella di rilascio. 
Con le CIE degli over 70 i gestori devono decidere come riempirlo, scegliendo tra una data convenzionale molto lontana, il 2099 della banda ottica o un campo reso facoltativo per questa sola tipologia di documento. In assenza, finora, di un’indicazione comune, ognuno adegua moduli online, procedure di negozio e gestionali a modo suo. Il nodo non si esaurisce al banco del negozio. 
Dal 2023 l’Agcom ammette l’identificazione con Spid o Cie per attivare una Sim a distanza: per un settantenne con la carta nuova la strada resta aperta finché vive il certificato, cioè dieci anni al massimo. Le procedure basate sul riconoscimento video, invece, confrontano il volto inquadrato dalla fotocamera con la foto del documento, la stessa che non verrà mai aggiornata. 
Discorso analogo per le banche. La normativa antiriciclaggio, il decreto legislativo 231 del 2007, impone di identificare il cliente con un documento «in corso di validità», e una carta illimitata lo è per definizione. Sul piano giuridico, quindi, nessun ostacolo.
Su quello informatico sì, perché le procedure di adeguata verifica sono costruite per segnalare i documenti in scadenza e chiederne l’aggiornamento, e davanti a una carta che non scade quel meccanismo va ripensato. 
Lo stesso vale per i gestori di Spid e per chiunque conservi documenti d’identità in un archivio digitale. Il legislatore ha cambiato il contenuto di un campo senza dire a chi lo deve leggere come trattarlo.

Ancora più concreto il limite ai varchi automatici degli aeroporti, gli e-gate che leggono il chip e confrontano il volto del viaggiatore con l’immagine memorizzata. Secondo la circolare, per le Cie illimitate il controllo automatico è possibile solo nei primi dieci anni dal rilascio. Dopo, il passaggio resta consentito, ma con verifica a vista da parte della polizia di frontiera. Il documento vale per sempre, la sua leggibilità automatica no. 
Poi c’è il tema della fotografia. Quella scattata a settant’anni accompagnerà il titolare per il resto della vita, e nessuna norma ne prevede l’aggiornamento. A novant’anni il riconoscimento allo sportello postale, al seggio o in una videochiamata di identificazione si baserà sul ritratto di una persona di vent’anni più giovane e potrebbero insorgere problemi. 

Il chip che invecchia

La contraddizione più rilevante riguarda però l’identità digitale. 
La Cie contiene un certificato che consente di accedere ai servizi pubblici online con «Entra con Cie», di firmare, di attivare servizi a distanza. Quel certificato non è diventato illimitato. Secondo l’allegato tecnico alla circolare dura nove anni più i giorni che mancano al compleanno successivo del titolare, e in ogni caso non oltre dieci. Chi chiede la carta il 10 settembre 2026 ed è nato il 4 marzo avrà un’identità digitale attiva fino al 4 marzo 2036. Da quel giorno la tessera continuerà a valere come documento di riconoscimento, ma il chip non aprirà più nulla.
La via d’uscita è scritta nella legge stessa, che lascia «ferma la facoltà» di chiedere il rinnovo dopo dieci anni dal rilascio ai fini del certificato di autenticazione. Tradotto: il documento che non scade si può rinnovare. Bizantinismi dell’italica burocrazia. 
Per farlo, precisa il Viminale, la nuova carta si emette «previa revoca» di quella precedente, annullando un documento eterno per riceverne un altro altrettanto eterno. 

6 novembre 2026 ( modifica il 7 novembre 2026 | 13:43)


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