#Finsubito news – Rivalutazione partecipazioni 2026: scadenza 30 novembre


La rivalutazione partecipazioni 2026 permette di aggiornare il costo fiscale di quote e azioni possedute al 1° gennaio, con perizia giurata e imposta del 21% entro il 30 novembre. Come funziona, quando conviene davvero e quali errori evitare, con un esempio in cifre.

In breve

  • Chi possiede partecipazioni fuori dall’impresa al 1° gennaio 2026 può aggiornarne il costo fiscale con una perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva, o della prima di tre rate annuali, entro lunedì 30 novembre 2026; per le partecipazioni l’imposta è salita dal 18 al 21%.
  • L’imposta si calcola sull’intero valore periziato e non sulla plusvalenza, non si recupera se poi non si vende o si vende a meno, e chi aveva già rivalutato le stesse quote può scomputare quanto pagato in passato o chiederne il rimborso.
  • Conviene soprattutto quando una vendita è concreta e il costo storico delle quote è molto basso: il confronto va fatto sui numeri, con il tempo necessario per una perizia seria e con l’indicazione finale nel quadro RT della dichiarazione.

Di cosa si tratta

Chi possiede quote di una S.r.l., azioni o un terreno da molti anni conosce bene il problema: il costo fiscale di quel bene è fermo al prezzo pagato all’origine, o al capitale versato al momento della costituzione, mentre il valore reale nel frattempo è cresciuto. Quando si vende, la differenza diventa una plusvalenza tassata, secondo le regole dell’articolo 67 e dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi.

La rivalutazione delle partecipazioni, che la legge chiama rideterminazione del valore di acquisto, permette di aggiornare quel costo fiscale al valore che il bene ha alla data di riferimento, pagando un’imposta sostitutiva sul valore aggiornato. È regolata dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’Agenzia delle Entrate ne ha riepilogato il funzionamento nella circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, che resta il testo di riferimento per perizia, versamenti e scomputo delle imposte già pagate.

Per il 2026 la regola è questa: si rivalutano i beni posseduti al 1° gennaio 2026 e tutto va chiuso entro lunedì 30 novembre 2026, cioè perizia giurata e versamento dell’imposta o della prima rata. Per le partecipazioni l’imposta è salita al 21%.

In questo articolo spiego che cosa è cambiato, chi può farla, come funziona la perizia, quando conviene davvero e quali errori evitare, con un esempio in cifre. Lungo il testo trovate due fac-simile in PDF: la check-list prima della perizia e il calendario della rivalutazione 2026.

Che cosa cambia nel 2026

Per molti anni la rideterminazione è stata riaperta di volta in volta, con date di riferimento e scadenze diverse a ogni proroga. Oggi lo schema è diventato regolare e si ripete ogni anno: il valore si fotografa al 1° gennaio e il termine per perizia e versamento è il 30 novembre. Lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle Entrate lo mostra con chiarezza: al 30 novembre 2026 compaiono insieme il versamento della prima rata per la rivalutazione al 1° gennaio 2026 e il versamento della seconda rata per la rivalutazione al 1° gennaio 2025.

La novità del 2026 riguarda il costo. La legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’articolo 1, comma 144, ha portato l’imposta sostitutiva per la rideterminazione delle partecipazioni dal 18 al 21%. Tre punti in più sembrano poco, ma l’imposta si calcola sull’intero valore rivalutato, non sulla sola differenza rispetto al costo storico: su una quota che vale 500.000 euro sono 15.000 euro in più rispetto a un anno fa.

Il 30 novembre 2026 cade di lunedì, quindi non ci sono slittamenti da considerare. È lo stesso giorno in cui scade il secondo acconto delle imposte sui redditi, di cui abbiamo parlato nell’articolo sul secondo acconto 2026: conviene programmare per tempo la cassa, perché i due versamenti si sommano.

Chi aveva rivalutato nel 2025 con l’aliquota del 18% e ha scelto le rate, il 30 novembre 2026 paga la seconda rata alle condizioni dell’anno scorso. La nuova aliquota vale per le rivalutazioni con riferimento al 1° gennaio 2026.

Chi può farla e su quali beni

La rideterminazione riguarda i beni posseduti fuori dall’attività d’impresa. Secondo la circolare 16/E possono utilizzarla:

  • le persone fisiche;
  • le società semplici e i soggetti equiparati;
  • gli enti non commerciali, per i beni che non rientrano nell’attività d’impresa;
  • i non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Restano fuori le società di capitali e le imprese che detengono le partecipazioni nel proprio patrimonio aziendale: per loro le plusvalenze seguono le regole del reddito d’impresa.

I beni rivalutabili sono:

  • le partecipazioni non quotate, cioè in pratica le quote di S.r.l. e le azioni di S.p.A. non negoziate, sia qualificate sia non qualificate nel senso dell’articolo 67 del TUIR;
  • le partecipazioni, i titoli, le quote e i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
  • i terreni edificabili e quelli con destinazione agricola.

Il caso più frequente nel nostro lavoro è quello del socio di una S.r.l. di famiglia che pensa di vendere le quote, di farle entrare in una holding o di riorganizzare la proprietà in vista di un passaggio generazionale. Sono temi che abbiamo approfondito negli articoli su come vendere l’azienda o le quote della S.r.l. e sulla holding di famiglia. In tutti questi casi il costo fiscale delle quote è il dato da cui parte ogni calcolo.

Come funziona: valore, perizia, imposta

Il meccanismo ha tre passaggi.

Il valore. Per le partecipazioni non quotate serve una perizia giurata di stima. Come ricorda la circolare 16/E, il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale: il perito stima la società nel suo complesso e il valore della singola partecipazione è la frazione corrispondente alla quota posseduta. Per le partecipazioni quotate la perizia non serve: si assume il valore normale, calcolato come media dei prezzi del mese di dicembre precedente alla data di riferimento, e si conserva un prospetto con i prezzi rilevati.

L’imposta. Sul valore rideterminato si paga un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La base è il valore intero, non la plusvalenza latente: per questo la convenienza dipende molto da quanto è basso il costo storico.

L’effetto. Quando il bene viene venduto, il valore rideterminato prende il posto del costo originario nel calcolo della plusvalenza dell’articolo 68 del TUIR. Se il prezzo di vendita è pari al valore periziato, la plusvalenza è zero.

Due regole della circolare vanno tenute presenti fin dall’inizio:

  • il valore rideterminato non si può aumentare degli oneri inerenti, nemmeno delle imposte di successione o donazione; l’unica eccezione è la spesa per la perizia;
  • chi paga l’imposta e poi, al momento della vendita, non tiene conto del valore rideterminato non ha diritto al rimborso di quanto versato e, se ha scelto le rate, deve comunque pagare quelle successive.

In altre parole, la rideterminazione è una scelta che si fa una volta e non si torna indietro. La check-list prima della perizia serve proprio a mettere in fila le domande da farsi prima di incaricare il perito.

La perizia: chi la fa e come si giura

La qualità della perizia è il cuore della rideterminazione: è il documento che giustifica il nuovo costo fiscale e che l’Agenzia può chiedere di vedere anche anni dopo, quando la partecipazione viene venduta.

Per le partecipazioni la circolare 16/E indica come periti:

  • gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali;
  • i periti iscritti presso le Camere di commercio.

Per i terreni sono abilitati ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, oltre ai periti iscritti presso le Camere di commercio.

La perizia va asseverata con giuramento presso la cancelleria di un tribunale, un ufficio del giudice di pace o un notaio, entro il termine: per quest’anno entro il 30 novembre 2026. Una perizia giurata il 1° dicembre non produce effetti, anche se l’imposta è stata pagata in tempo.

La perizia va poi conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa se l’Amministrazione finanziaria la richiede. Nel caso delle partecipazioni quotate, al posto della perizia si conserva il prospetto dei prezzi di dicembre con la relativa media.

Una stima seria richiede tempo: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, prospettive, eventuali immobili o partecipazioni detenuti dalla società, metodo di valutazione motivato. Chi incarica il perito a metà novembre rischia di ottenere un documento frettoloso, difficile da difendere. È lo stesso lavoro che svolgiamo quando valutiamo un’azienda per una cessione o un ingresso di soci; per un primo orientamento sui numeri potete partire dalla valutazione azienda online.

Il versamento: in unica soluzione o in tre rate

L’imposta si versa con il modello F24 entro il 30 novembre 2026, in un’unica soluzione oppure, come prevede la disciplina riepilogata dalla circolare 16/E, in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e versati insieme a ciascuna rata. Con la scadenza annuale del 30 novembre, le rate cadono quindi il 30 novembre 2026, il 30 novembre 2027 e il 30 novembre 2028.

I codici tributo indicati dall’Agenzia nello scadenzario del 30 novembre 2026 sono:

Codice Bene rivalutato
8055 partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
8056 terreni edificabili e con destinazione agricola
8057 titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione

La rideterminazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il termine. Se la prima rata è pagata e le successive no, l’operazione resta valida e le rate mancanti vengono iscritte a ruolo.

Se invece il versamento arriva dopo il 30 novembre, la rideterminazione non si perfeziona e il valore periziato non si può usare. Si può chiedere il rimborso di quanto versato con l’istanza dell’articolo 38 del DPR 602 del 1973, che va presentata entro quarantotto mesi dal versamento.

Il calendario della rivalutazione 2026 riassume date, rate e codici in una pagina.

Quando conviene: il conto da fare

La rideterminazione conviene quando sta per arrivare una vendita e il costo fiscale della partecipazione è molto più basso del valore attuale. Il ragionamento è semplice, ma va fatto con i numeri.

Da una parte c’è il costo certo della rivalutazione: il 21% del valore periziato, più la spesa della perizia. Dall’altra c’è l’imposta che si eviterebbe sulla plusvalenza, calcolata sulla differenza fra prezzo di vendita e costo storico. La rivalutazione conviene quando il primo importo è più basso del secondo.

Ne derivano alcune indicazioni pratiche:

  • più il costo storico è vicino a zero, più la rivalutazione tende a convenire, perché l’imposta sulla plusvalenza colpirebbe quasi tutto il prezzo;
  • se il costo storico è già alto, per esempio perché le quote sono state comprate di recente o ereditate con un valore dichiarato elevato, spesso non conviene: si pagherebbe il 21% su tutto il valore per risparmiare imposte su una differenza piccola;
  • se la vendita non è in vista, pagare oggi un’imposta certa per un vantaggio eventuale raramente ha senso, anche perché ogni anno si può rifare la valutazione alle nuove condizioni;
  • se il prezzo che si spera di ottenere è incerto, conviene ragionare su uno scenario prudente: se poi si vende a un prezzo inferiore al valore periziato, l’imposta pagata non torna indietro.

La scelta va poi inserita nel progetto complessivo: una cessione a terzi, un conferimento in holding, un riassetto fra familiari. Nel caso del passaggio generazionale, per esempio, la rivalutazione può essere solo uno dei pezzi e non sempre il più utile. Per questo, prima di incaricare il perito, mettiamo sempre a confronto le strade possibili nell’ambito della consulenza fiscale.

Se avevate già rivalutato: scomputo o rimborso

Capita spesso di trovare soci che hanno già rivalutato le stesse quote in passato, magari con una delle tante proroghe degli anni scorsi, e che oggi si chiedono se valga la pena rifarlo. La circolare 16/E risponde con regole precise.

È possibile fare una nuova rideterminazione sugli stessi beni, anche se la nuova perizia riporta un valore inferiore a quello precedente. In questo caso:

  • l’imposta sostitutiva già versata per la rideterminazione precedente si può scomputare da quella dovuta per la nuova;
  • in alternativa si può chiedere il rimborso con l’istanza dell’articolo 38 del DPR 602 del 1973, con il termine che decorre dalla data in cui il versamento si è duplicato;
  • l’importo rimborsabile non può superare l’imposta dovuta per l’ultima rideterminazione.

Le due situazioni tipiche sono opposte. Chi ha rivalutato anni fa e nel frattempo ha visto crescere molto il valore della società può aggiornare il costo fiscale al nuovo valore, scomputando quanto già pagato. Chi invece aveva rivalutato a un valore poi rivelatosi troppo alto, perché la società ha perso valore, può riallineare il costo e recuperare in parte l’imposta già versata.

In entrambi i casi servono i documenti della rideterminazione precedente: la perizia giurata, i modelli F24 e la dichiarazione dei redditi in cui era stata indicata. Senza questi documenti lo scomputo diventa difficile da dimostrare.

Dopo la rivalutazione: dichiarazione, vendita e controlli

La rideterminazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fa: per le partecipazioni nel quadro RT del modello Redditi, per i terreni nel quadro RM. Per la rivalutazione al 1° gennaio 2026 si tratta quindi del modello Redditi 2027, relativo al 2026. Chi presenta il 730 invia questi quadri insieme al frontespizio del modello Redditi. Secondo la circolare 16/E, se l’indicazione manca si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ma gli effetti della rideterminazione restano validi.

Al momento della vendita, il valore rideterminato si contrappone al corrispettivo al posto del costo originario. Per le partecipazioni quotate, la circolare precisa che il valore rideterminato non consente di realizzare minusvalenze da usare in compensazione.

Infine, i controlli. L’Agenzia può verificare la perizia anche a distanza di anni, quando la plusvalenza viene dichiarata. Una perizia ben motivata, con un metodo di valutazione coerente e documenti a supporto, è la miglior tutela. Una perizia di comodo, con un valore gonfiato per azzerare una vendita già concordata, è un rischio inutile.

Quando la rivalutazione prepara una cessione di quote, conviene preparare insieme anche gli atti societari e la documentazione per l’acquirente: è un lavoro che seguiamo con la consulenza societaria. Per una prima stima dei costi e degli adempimenti di una cessione potete usare lo strumento sulla cessione di quote di S.r.l..

Un esempio: le quote della S.r.l. di famiglia

Ecco un caso costruito per l’esempio. La signora Bianchi possiede da vent’anni il 40% di una S.r.l. commerciale fondata con il fratello. Il costo fiscale della sua quota è di 20.000 euro, pari al capitale versato all’epoca. Nel 2026 un gruppo del settore propone di comprare l’intera società e la trattativa indica per la sua quota un prezzo intorno a 600.000 euro, con firma prevista nella primavera del 2027.

Il punto di partenza. Senza rivalutazione, alla vendita la plusvalenza sarebbe di 580.000 euro: 600.000 di prezzo meno 20.000 di costo, tassata con l’imposta sulle plusvalenze da partecipazioni.

La rivalutazione. Lo studio incarica a settembre un perito, che stima il patrimonio della società al 1° gennaio 2026 in 1.500.000 euro; la quota del 40% vale quindi 600.000 euro. La perizia viene giurata il 10 novembre. L’imposta sostitutiva del 21% è di 126.000 euro. La signora sceglie le tre rate: 42.000 euro entro il 30 novembre 2026, poi altre due rate dello stesso importo nel 2027 e nel 2028, con gli interessi del 3% annuo.

Il confronto. La rivalutazione conviene se l’imposta che si pagherebbe sulla plusvalenza di 580.000 euro supera i 126.000 euro, cioè se l’aliquota sulle plusvalenze è superiore al 21,7% circa (126.000 diviso 580.000). Con un costo storico così basso il confronto è quasi tutto nell’aliquota; se il costo storico fosse stato di 300.000 euro, la plusvalenza sarebbe stata di 300.000 euro e la rivalutazione, che costa comunque 126.000 euro, non avrebbe avuto senso.

Il rischio. Se la trattativa salta, la signora ha comunque pagato la prima rata e deve pagare le successive. Se la società viene venduta a un prezzo più basso, per esempio 500.000 euro per la sua quota, l’imposta resta calcolata su 600.000 e non c’è nulla da recuperare. Per questo lo studio ha fatto partire la perizia solo dopo una lettera d’intenti firmata, e non sulla base di un interesse generico.

Il risultato. Alla vendita il costo fiscale della quota è 600.000 euro e, al prezzo concordato, la plusvalenza è zero. La rideterminazione e la perizia vengono indicate nel quadro RT del modello Redditi 2027.

Gli errori che vediamo più spesso

Pensare che si paghi sulla differenza. L’imposta del 21% si calcola sull’intero valore periziato, non sulla plusvalenza: chi fa il conto sulla differenza sottostima il costo, a volte di molto.

Muoversi a fine novembre. La perizia deve essere giurata entro il 30 novembre. Un perito chiamato all’ultima settimana o un appuntamento in tribunale che salta possono far perdere l’anno.

Rivalutare senza una vendita in vista. L’imposta pagata non si recupera se poi non si vende, o se si vende a meno del valore periziato. Senza una prospettiva concreta di cessione, raramente conviene.

Dimenticare le rate. Chi sceglie la rateazione deve ricordarsi delle scadenze del 2027 e del 2028 con gli interessi: le rate non pagate vengono iscritte a ruolo.

Non indicarla in dichiarazione. L’omissione nel quadro RT o RM non fa perdere gli effetti, ma costa una sanzione da 250 a 2.000 euro. È un errore facile da evitare.

Perdere i documenti delle rivalutazioni precedenti. Senza perizia, F24 e dichiarazioni degli anni passati, lo scomputo dell’imposta già versata diventa difficile da far valere.

Gonfiare il valore. Una perizia costruita per azzerare una plusvalenza già concordata, senza un metodo serio, espone a contestazioni quando l’Agenzia la esamina.

Da dove cominciare

Il primo passo è capire se la rivalutazione serve davvero: quanto vale oggi la partecipazione, qual è il suo costo fiscale, se e quando è prevista una vendita o una riorganizzazione. Con questi tre dati si fa il confronto e si decide se incaricare il perito, con il tempo necessario per una stima seria prima del 30 novembre.

Per il primo incontro sono utili gli ultimi tre bilanci della società, una situazione patrimoniale aggiornata, l’atto di acquisto o di costituzione da cui risulta il costo della quota, le eventuali perizie e F24 di rivalutazioni precedenti e, se c’è, la proposta d’acquisto o la lettera d’intenti.

Potete prenotare un appuntamento in studio, in via Abbondio Sangiorgio 18 a Milano, o in videochiamata, oppure chiamare lo studio allo 02 80897709. Per una prima idea del valore della società potete partire dalla valutazione azienda online; per i privati che detengono partecipazioni o terreni fuori dall’impresa, il servizio di riferimento è quello dei servizi ai privati.

Domande frequenti

Entro quando si fa la rivalutazione delle partecipazioni nel 2026?

Per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 la perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva, o della prima rata, vanno fatti entro lunedì 30 novembre 2026.

Quanto costa la rivalutazione delle partecipazioni nel 2026?

L’imposta sostitutiva per le partecipazioni è del 21%, dopo l’aumento dal 18% deciso dalla legge di bilancio 2026, e si calcola sull’intero valore periziato. A questa si aggiunge il costo della perizia, che è l’unica spesa che si può sommare al valore rideterminato.

Chi può rivalutare le partecipazioni?

Le persone fisiche, le società semplici e i soggetti equiparati, gli enti non commerciali e i non residenti senza stabile organizzazione in Italia, per le partecipazioni possedute fuori dall’attività d’impresa.

Si può pagare l’imposta a rate?

Sì, fino a tre rate annuali di pari importo: la prima entro il 30 novembre 2026, le altre entro il 30 novembre 2027 e il 30 novembre 2028, con gli interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il codice tributo per le partecipazioni non quotate è 8055.

Chi può redigere la perizia sulle quote di una S.r.l.?

I dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i periti iscritti presso le Camere di commercio. La perizia va giurata entro il termine presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio e va conservata.

Se non vendo le quote posso riavere l’imposta pagata?

No. Chi ha versato l’imposta e poi non usa il valore rideterminato non ha diritto al rimborso e, se ha scelto le rate, deve pagare anche quelle successive.

Avevo già rivalutato le stesse quote: posso rifarlo?

Sì, anche con un valore più basso del precedente. L’imposta già versata si può scomputare da quella nuova oppure si può chiedere il rimborso, entro il limite dell’imposta dovuta per l’ultima rideterminazione.

Dove si indica la rivalutazione in dichiarazione?

Nel quadro RT del modello Redditi per le partecipazioni e nel quadro RM per i terreni, nella dichiarazione relativa all’anno della rideterminazione. Se manca l’indicazione si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro, ma gli effetti restano validi.

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Rivalutare o no? La check-list prima della perizia

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Il calendario della rivalutazione 2026

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Il calendario della rivalutazione 2026

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Approfondimenti e collegamenti utili

Fondatore dello Studio Strategy Tax Law nel 2015, Dottore Commercialista e Revisore, laureato in Economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, master in strategie competitive di impresa. Si occupa di consulenza fiscale e societaria, revisione legale, anche per enti pubblici, e assistenza agli organi di controllo. Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Milano.

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